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Nuovo Decreto FGas. Tutte le novità che riguardano gli Autoriparatori

11 Marzo 2019
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Dal 24 Gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo decreto F-GAS (DPR 146/2018 che attua il Reg (CE) 842/2006). L’entrata in vigore ha messo la parola fine al lungo iter legislativo sugli F-GAS che si trascinava da anni nell’incertezza sugli adempimenti a carico degli imprenditori dell’Autoriparazione che operano sui climatizzatori su auto.

Il provvedimento dovrà poi essere perfezionato con l’emanazione del Decreto Sanzioni affinché il nuovo impianto normativo sia realmente efficace e coerente con le finalità del Regolamento.

Con il varo del Decreto, si definisce una partita importante in cui la Confederazione ha condotto un’incisiva ed efficace azione per mitigare l’impatto delle disposizioni, sia sotto il profilo degli oneri economici che sul piano degli adempimenti burocratici, consentendo di raggiungere significativi risultati a tutela delle imprese associate.

Da un punto di vista generale, nel testo approvato, infatti, trovano conferma gli importanti correttivi già ottenuti da Confartigianato, come le agevolazioni per le imprese individuali per le quali viene prevista l’unificazione della procedura di certificazione attraverso i regolamenti di Accredia.

Entrando nello specifico delle norme del DPR che interessano l’autoriparazione resta sostanzialmente confermato quanto già in vigore, in altre parole sono immutate in efficacia gli attestati delle persone già ottenuti in passato e le relative registrazioni delle imprese al portale F-GAS ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008.

Conseguentemente, coloro che hanno già proceduto alla regolarizzazione sia come persona sia come impresa nei confronti del registro nazionale F-GAS come “Attività di Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008” NON DEVONO FARE NULLA.

Diversamente, per coloro che hanno proceduto precedentemente alla registrazione al Registro F-GAS MA NON HANNO POI OTTENUTO L’ATTESTATO NEI TEMPI PREVISTI ORA SONO A RISCHIO DI CANCELLAZIONE.

La nuova norma ora prevede la cancellazione dell’iscrizione dal Registro F-GAS in caso di mancato rispetto del termine per l’ottenimento dell’attestazione (cosa quindi che non riguarda coloro che hanno ottenuto l’attestato). Tale disposizione, non presente nella norma precedente, si è resa necessaria per l’effettiva validità dei dati e rispondenza alla qualificazione dei soggetti iscritti nel Registro, consentendo, quindi, la cancellazione da parte delle Camere di Commercio dei soggetti iscritti, ma non attestati. E’ stato, infatti, riscontrato che, ad oggi, risultano iscritte al Registro oltre 48.000 persone di cui 39.000 in possesso dell’attestato di formazione.

Per questa situazione (iscritti ma privi di attestato) la nuova norma prevede delle “Disposizioni transitorie”, che indicano che le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del Decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro il termine di 8 mesi dalla data del 24/01/2019. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all’interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Il nuovo DPR prevede tra l’altro l’introduzione della Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, istituita presso il Ministero dell’ambiente e gestita dalle Camere di commercio competenti, così come il Registro telematico, alla quale dovranno essere comunicate le vendite di F-GAS, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. Questi adempimenti consentiranno di ‘tracciare’ gli F-GAS e le attività di chi installa impianti che li contengono, contrastando la vendita illegale di F-GAS da parte di operatori non certificati e che svolgono attività irregolari. In ogni caso tale Banca Dati non vede coinvolte le imprese di autoriparazione anche se permangono ancora alcuni dubbi se sono coinvolti i soggetti che effettuano operazioni su celle frigorifere installate su autocarri che in ogni caso necessitano di una abilitazione F-GAS distinta da quella prevista per operare nell’autoriparazione per i condizionatori delle autovetture (M1) e autocarri leggeri “patente B” (N1).

AUTORIPARAZIONE – OBBLIGHI IN MATERIA DI F-GAS

DPR 16 novembre 2018 n. 146 – Il recupero F-GAS da impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore

Il D.P.R. n. 146 del 16/11/ 2018, attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra abrogando il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.

1. Esclusioni

Le persone che, nell’ambito dell’attività di autoriparazione, effettuano la mera operazione di ricarica di gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS) negli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore non sono soggette al Regolamento CE 517/2014 e quindi al D.P.R. in questione che lo recepisce.

2. Iscrizione al Registro telematico: soggetti obbligati

Sono obbligati ad iscriversi al Registro telematico le persone fisiche e le imprese che effettuano il recupero di F-GAS dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

I veicoli a motore interessati sono:

  • Veicoli per il trasporto di persone con al massimo 8 posti a sedere più quello del conducente;
  • Veicoli per il trasporto di cose con massa di riferimento inferiore o uguale a 1.305 kg. Con massa di riferimento si intende la massa del veicolo in ordine di marcia, diminuita della massa forfettaria del conducente di 75 kg e maggiorata della massa forfettaria di 100 kg.

In base alla normativa in vigore, sono escluse dall’obbligo di iscrizione al registro le persone che svolgono le attività sopracitate su impianti di condizionamento d’aria usati in tutte le altre modalità di trasporto.

3. Attestazione delle persone

Le persone fisiche che svolgono l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione. Il rilascio di questo attestato avviene da parte dell’Organismo di attestazione in seguito al completamento di un corso teorico e pratico, senza esame, i cui contenuti sono riportati in allegato al Regolamento CE n.307/2008.

Il corso di cui sopra deve essere completato entro 8 mesi dalla data di iscrizione al Registro Telematico. Infine L’attestato di cui al comma è rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di cui sopra.

LE NOVITA’
1. BANCA DATI

[Attenzione: non riguarda i soggetti abilitati al Regolamento 307/2008 (autoriparatori propriamente detti) e si è in attesa di formale chiarimento se la cosa riguarda le persone certificate ai sensi del Regolamento 303/2008 che operano su di impianti mobili di refrigerazione su e autocarri e rimorchi frigo.]

L’Art. 16 del DPR introduce la Banca Dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, istituita presso il Ministero dell’Ambiente e gestita dalle Camere di Commercio competenti, alla quale dovranno essere comunicate per via telematica, entro 30 giorni, le vendite di F-GAS, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

La Banca dati ha l’obiettivo di “tracciare” gli F-GAS e le attività di chi installa impianti che li contengono contrastando la vendita illegale da parte di operatori non certificati e che svolgono attività irregolari.

C’è da rilevare che la Banca Dati rappresenterà un costo per gli operatori come recita l’art 16 comma 11: “Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d) , della legge 29 dicembre 1993, n. 580”.

2. LE CELLE FRIGORIFERE DI AUTOCARRI E RIMORCHI

E’ ampliato il campo di applicazione anche all’installazione, alla manutenzione e alla disattivazione di impianti mobili di refrigerazione su e autocarri e rimorchi frigo.

E’ previsto infatti l’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone fisiche (Art. 7 comma a) che svolgono le seguenti “…attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

Non sono soggette agli obblighi di certificazione e di attestazione “…le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra” – Art.10, comma e).

“L’organismo di certificazione estende l’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa” (Art. 21, comma 3).

Infine, secondo l’art. 21, comma 7, le persone fisiche e le imprese che risultano già iscritte al registro telematico nazionale devono conseguire i pertinenti certificati o attestati entro otto mesi dall’entrata vigore del DPR (entro Agosto 2019).

[NOTA: SI RAMMENTA CHE REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008 È IL REGOLAMENTO DELLE ABILITAZIONI DEGLI IMPIANTISTI, MENTRE PER L’AUTORIPARAZIONE IL REGOLAMENTO È IL NUMERO 307/2008]

PERTANTO: per operare su celle frigorifere installate su autocarri e rimorchi:

  • è previsto l’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro F-GAS delle persone fisiche;
  • non sono soggette agli obblighi di certificazione e di attestazione delle imprese

3. DECRETI ATTUATIVI DA EMANARSI A COMPLETAMENTO DEL QUADRO LEGISLATIVO

A completamento della disciplina sugli F-GAS, rimangono ancora da emanare:

  1. il Decreto Sanzioni (che andrà a sostituire l’attuale d.lgs. 5 marzo 2013, n. 26);
  2. la definizione degli schemi di accreditamento attualmente in discussione in ACCREDIA.


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