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Nuovo Codice degli Incentivi: regole più chiare e procedure uniformi

Il Decreto approvato entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2026: ma solo con un maggior coinvolgimento delle Associazioni di categoria si otterranno i risultati sperati


Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Codice degli Incentivi, il decreto legislativo che riorganizza in modo organico l’intero sistema nazionale degli aiuti alle imprese. La misura, prevista dalla Legge Delega n. 160/2023, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e rappresenta una riforma strutturale attesa da anni dal sistema produttivo.

Il testo – pubblicato in versione bollinata dalla Ragioneria dello Stato – definisce per la prima volta principi, procedure, forme di agevolazione e criteri comuni per tutti gli strumenti di incentivazione destinati alle imprese.

Ecco una breve disamina dei contenuti

Un quadro normativo unico

L’articolo 1 del Codice stabilisce che la nuova disciplina si applica alla maggior parte delle agevolazioni nazionali concesse alle imprese, nelle varie forme previste all’art. 12:

  • contributi a fondo perduto,
  • finanziamenti agevolati,
  • garanzie,
  • interventi nel capitale di rischio,
  • agevolazioni fiscali e contributive.

Sono esclusi solo alcuni incentivi fiscali specifici (es. accise), che restano regolati dalla normativa di settore.

Digitalizzazione e semplificazione

Uno dei punti centrali della riforma è l’adozione del sistema “Incentivi Italia”, che integra:

  • il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA),
  • la piattaforma Incentivi.gov.it,
  • un set di servizi digitali per programmazione, gestione, controlli e monitoraggio.

Il Codice prevede servizi standardizzati su tutto il ciclo di vita degli incentivi (art. 3), dall’elaborazione dei bandi alla verifica dei costi, fino alla valutazione ex ante, in itinere ed ex post.

Programmazione trasparente e coordinamento Stato-Regioni

Ogni amministrazione responsabile dovrà adottare un Programma degli Incentivi (art. 4), un documento di programmazione annuale che definisce:

  • obiettivi strategici,
  • risorse disponibili,
  • cronoprogramma,
  • bandi previsti e rispettive caratteristiche.

Sarà inoltre operativo un Tavolo permanente degli incentivi (art. 5), che riunirà ministeri e Regioni con l’obiettivo di coordinare i rispettivi strumenti ed evitare sovrapposizioni.

Il bando-tipo: un modello unico per tutte le misure

Una delle novità più rilevanti è l’introduzione del bando-tipo (art. 6), cioè un modello standard che tutte le amministrazioni dovranno utilizzare per attivare gli incentivi.

Il bando-tipo definirà in modo uniforme:

  • criteri di ammissibilità,
  • spese ammissibili,
  • procedure di accesso,
  • criteri istruttori,
  • modalità di erogazione, controllo e revoca.

Questo intervento mira a superare la frammentazione normativa che negli anni ha complicato l’accesso agli strumenti agevolativi, soprattutto per le micro e piccole imprese.

Premialità e riserve

Il Codice introduce elementi premianti comuni (art. 8), tra cui:

  • rating di legalità,
  • certificazione della parità di genere,
  • valorizzazione di giovani, donne e persone con disabilità.

È prevista anche una riserva strutturale: almeno il 60% delle risorse di ogni incentivo dovrà andare alle PMI, di cui il 25% destinato a micro e piccole imprese.

Accesso agli incentivi: regole più semplici

L’art. 13 stabilisce procedure di accesso più chiare, digitalizzate e coerenti con gli obiettivi di semplificazione. Tra le novità:

  • servizi online per la verifica preventiva dei requisiti,
  • controlli automatizzati tramite interoperabilità delle banche dati,
  • modulazione delle procedure in base alla natura dell’incentivo (click-day, graduatoria, criteri negoziali).

Spese ammissibili e controlli più rigorosi

Il Codice definisce criteri chiari per la rendicontazione (art. 11 e 15), tra cui:

  • tracciabilità e corretta imputazione delle spese,
  • obbligo del CUP nelle fatture,
  • possibilità di utilizzare costi semplificati,
  • verifiche strutturate sul cumulo degli aiuti.

Contrasto alla delocalizzazione

L’art. 16 introduce una disciplina rigorosa nelle ipotesi di delocalizzazione degli investimenti incentivati, con:

  • decadenza dagli aiuti,
  • obbligo di restituzione,
  • sanzioni amministrative in caso di trasferimento extra UE,
  • divieto di accesso a nuovi incentivi per 5 o 10 anni.

Il nuovo Codice rappresenta una riforma attesa dal mondo produttivo, in particolare dalle imprese artigiane e dalle PMI, che spesso hanno dovuto confrontarsi con procedure complesse e frammentate, documentazione ridondante esponendosi a rischi sempre più crescenti nell’accesso agli incentivi, oltre a tempi di attesa inaccettabili per l’erogazione dei contributi .

Auspichiamo che grazie alla standardizzazione dei bandi, alla digitalizzazione delle procedure ed alla riserva strutturale di fondi per le micro e piccole imprese, il sistema dei contributi divenga più trasparente, coerente e realmente accessibile eliminando i frequenti disservizi informatici che hanno caratterizzato l’invio delle domande in occasione delle varie aperture delle misure.

Gli obiettivi della norma, rivolti in particolare quello di migliorare l’efficacia al sistema degli incentivi, saranno raggiungibili se vi sarà un vero coinvolgimento delle Associazioni di Categoria in fase di progettazione e promozione delle misure così come richiamato, forse un po’ troppo tiepidamente, nel dettato della normativa. La sede nazionale di Confartigianato è al lavoro come sempre affinchè vengano garantite le opportunità per le imprese che rappresentiamo.

Vuoi saperne di più contatta i nostri uffici: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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