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Nuove regole per le operazioni in oro: le novità del Decreto Legislativo 211/2024

Dal 17 gennaio 2025 in vigore le nuove disposizioni su tracciabilità, soglie di dichiarazione e registro operatori


È entrato in vigore lo scorso 17 gennaio 2025 il Decreto Legislativo n. 211/2024, che introduce importanti modifiche alla disciplina del mercato dell’oro, originariamente regolamentata dalla Legge 7/2000.

Il provvedimento recepisce le disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672 e punta a rafforzare la tracciabilità delle operazioni in oro e a contrastare in modo più efficace i fenomeni di riciclaggio.

Le principali novità introdotte

  • Estensione della nozione di oro rilevante: rientra ora anche l’oro ad uso prevalentemente industriale, in forma di materia grezza o semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
  • Nuove soglie di dichiarazione:
    • obbligo di dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) per operazioni pari o superiori a 10.000 euro (in precedenza 12.500 euro);
    • obbligo anche per operazioni dello stesso tipo effettuate con la medesima controparte nel mese solare, se singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente almeno 10.000 euro.
  • Trasferimenti da e verso l’estero: ogni operazione di importo pari o superiore a 10.000 euro, anche a titolo gratuito, deve essere dichiarata all’UIF.
    • Nel caso di trasferimento al seguito, la dichiarazione va presentata prima dell’attraversamento della frontiera.
    • Negli altri casi (ad esempio trasferimento dall’estero), entro il mese successivo alla data dell’operazione.
  • Le dichiarazioni continuano a essere trasmesse tramite il portale Infostat-UIF, già aggiornato alla nuova normativa.

Registro OAM per gli operatori professionali in oro

Il decreto affida all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) la verifica dei requisiti per l’esercizio del commercio professionale di oro. Dal 17 aprile 2025 è operativo il nuovo Registro OAM per gli operatori professionali in oro.

Restano esclusi dall’iscrizione gli operatori che acquistano oro destinato esclusivamente alla propria lavorazione industriale o artigianale, oppure affidato in conto lavorazione a titolari di marchio di identificazione.

Permane invece un punto ancora in attesa di chiarimenti: l’eventuale obbligo di iscrizione per chi produce e vende semilavorati. Su questo aspetto, la Banca d’Italia ha rinviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale la nostra Confederazione ha già avanzato richiesta di chiarimento.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Coordinatore della Federazione Orafi Argentieri Paolo Frusone (tel. 0575 314285, paolo.frusone@artigianiarezzo.it).



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