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Nuove regole per la classificazione degli oli di oliva

Già a partire dalla campagna olearia 2025/2026 dovranno essere applicate le nuove norme. I dettagli nella notizia


A partire dal 2015, come noto, è attivo il Registro telematico dell’olio d’oliva che garantisce di fatto un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della filiera olearia e serve a monitorare le movimentazioni effettuate in ogni stabilimento o deposito. In varie occasioni il Ministero competente ha evidenziato che sulle registrazioni in capo ai frantoi oleari vi è una quantità significativa di olio che rimane per lungo tempo in stato di “attesa di classificazione”. Questo aspetto è stato attenzionato come punto critico e per tale motivo l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) ha voluto definire delle nuove tempistiche precise per la classificazione obbligatoria degli oli prodotti in frantoio.

A tale riguardo, quindi, dalla prossima campagna 2025/2026, gli oli vergini presenti nel Registro telematico come “in attesa di classificazione” dovranno essere classificati in: “olio extra vergine di oliva” o in “olio di oliva vergine” o in “olio di oliva lampante” (a seconda del caso) utilizzando il codice operazione “O0- Classificazione”. Per quanto concerne l’olio di terzi in conto deposito si dovrà utilizzare il codice operazione conto terzi – “T10 – Classificazione”.

Le tempistiche previste, dettagliatamente riportate nella circolare ICQRF, sono in sintesi:

  • Olio prodotto entro il 31 dicembre: classificare entro il 10 gennaio e registrare sul SIAN entro il 16 gennaio;
  • Olio prodotto dal 1° al 31 gennaio: classificare entro il 10 febbraio e registrare sul SIAN entro il 16 febbraio;
  • Olio prodotto dal 1° febbraio in poi: classificare entro 6 giorni dalla molitura. Registrazione sul Portale SIAN entro 6 giorni successivi alla classificazione.

Tutti gli oli delle campagne antecedenti al 2025/2026 che risultano ancora “in attesa di classificazione” dovranno essere classificati e registrati con la categoria di appartenenza entro e non oltre il 30 settembre 2025, indipendentemente dalla data di produzione. Questo è un termine tassativo per sanare le giacenze pregresse.

Tuttavia, gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l’olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 kg per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo).

Come disposto dall’art. 5 bis, comma 1, del DM 23 dicembre 2013, le caratteristiche dell’olio contenuto in ciascun serbatoio devono figurare in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Pertanto, l’avvenuta classificazione dell’olio deve essere contestualmente seguita dall’aggiornamento della cartellonistica identificativa dei recipienti di stoccaggio. Questo deve avvenire immediatamente dopo la classificazione, indipendentemente dai tempi di registrazione sul SIAN.

Si fa presente che queste nuove indicazioni sono obbligatorie. L’inosservanza delle modalità di tenuta del registro telematico o il mancato aggiornamento della cartellonistica sui recipienti di stoccaggio comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 103/2016.

Confartigianato invita i frantoiani a prendere visione delle tempistiche dettagliate e ad adeguarsi prontamente a queste nuove disposizioni per garantire la piena conformità e la continuità dell’attività.

Per informazioni è possibile contattare la Coodinatrice della Federazione Alimenazione, Gigliola Fontani: gigliola.fontani@artigianiarezzo.it oppure telefonare al numero 0575 314210.



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