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Nuove disposizioni Ambiente. Sanzioni per buste di plastica non ecologiche, SISTRI e incentivi per pneumatici fuori uso tra le novità in arrivo


Confartigianato è a comunicare che è in vigore dal 21 Agosto 2014 la Legge n. 116/14, che ha introdotto una serie di rilevanti disposizioni in campo ambientale: esse riguardano il SISTRI, gli impianti termici civili, i PFU, il Polieco, la classificazione europea dei rifiuti pericolosi ed altre norme relative alla VIA. Prendono infine avvio le sanzioni in materia di commercializzazione di sacchi in plastica non biodegradabili e non compostabili non rispondenti alle caratteristiche di legge al fine del riutilizzo.

Di seguito una sintesi delle tematiche di maggior interesse per Confartigianato:

CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DEGLI PNEUMATICI FUORI USO [PFU] All’articolo 8 bis viene precisato che il contributo viene applicato dal produttore/importatore secondo l’importo “vigente alla data della immissione dello pneumatico nel mercato nazionale del ricambio”; viene inoltre specificato che esso permane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione dello pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso. Ciò purtroppo comporta una attenta gestione del magazzino e della relativa contabilità.

SISTRI CONFERMATO; LA SELEX RINUNCIA A PROSEGUIRE I SERVIZI L’articolo 10, comma 6 septies, opera una sostanziale “proroga” al 31 dicembre 2015, mantenendo de facto inalterato il Sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Viene sancito che da tale data perderà efficacia giuridica il contratto che lega il Ministero dell’Ambiente alla società che gestisce il Sistema (Selex SE.MA. spa). Viene allo stesso tempo stabilito che entro il mese di giugno del 2015 il Ministero dovrà bandire una gara europea per la gestione della tracciabilità dei rifiuti, nel pieno rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di appalto, lavori e forniture (decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.). Rileva qui sottolineare come a fronte della suddetta proroga la legge ne prevede un’altra relativa alla scadenza del decreto con il quale il Ministero avrebbe dovuto emanare modifiche ed ottimizzazioni al sistema: essa è ora fissata al 31 dicembre 2014. Relativamente alle notizie di stampa secondo le quali Selex SE.MA. avrebbe dichiarato al Ministro la propria indisponibilità a proseguire la gestione della piattaforma tecnologica di SISTRI oltre il mese di novembre 2014, la Confederazione si sta attivando per valutare la reale portata delle intenzioni di Selex e le eventuali ricadute sulle imprese Associate.

BUSTE IN PLASTICA “NON ECOLOGICHE”: OPERATIVE LE SANZIONI Le sanzioni per la commercializzazione di buste in plastica che non siano simultaneamente rispondenti alle norme tecniche che garantiscono la biodegradabilità e la compostabilità (e che non abbiano le caratteristiche tecniche per essere considerate “riutilizzabili”) sono sancite dalla Legge n. 28/2012: esse, di importo variabile da Euro 2.500 ad Euro 25.000, estensibili per “ingente quantità” ad Euro 100.000, sarebbero decorse 60 giorni dopo la pubblicazione dei decreti ministeriali che avrebbero dovuto fissare ulteriori, eventuali, requisiti tecnici (mai emanati). Per effetto del disposto dell’articolo 11, comma 2 bis, della Legge 116/14 viene invece soppressa tale deroga e le sanzioni sono conseguentemente, ora, vigenti. La Confederazione si  attiverà col Ministero dell’Ambiente sia per ridurre gli importi, assolutamente sproporzionati, delle sanzioni, sia per ottenere chiarimenti sull’ambigua formulazione di “ingente quantità” di sacchi non ecologici immessi sul mercato. Si riportano, per comodità, in Allegato 2, due Tabelle che riassumono le caratteristiche che le buste in plastica debbono possedere per essere considerate “riutilizzabili” e quindi non rientrare nel divieto di commercializzazione, sanzionato, di cui sopra.

SOSTANZE OZONO-LESIVE NEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO: DIFFERIMENTO DI ULTERIORI NOVE MESI – AI FINI DELLA LORO DISTRUZIONE – SOLO PER IMPIANTI DENUNCIATI ENTRO IL 30/09/2014 Il legislatore, all’articolo 11, comma 5, ha operato una serie di modifiche al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, provvedimento che definisce le sanzioni in materia di violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. In particolare, è stato stabilito che denunziando l’impianto contenente sostanze ozono-lesive, attraverso l’apposito modulo, introdotto dalla Legge n. 116/14, è possibile beneficiare di un differimento di ulteriori nove mesi (rispetto alla scadenza originaria di legge) del termine a disposizione del detentore per distruggere le sostanze inquinanti: tale denunzia va effettuata entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l’ubicazione dell’impianto, la natura e la quantità della sostanza.

IMPIANTI TERMICI CIVILI: DEROGA PER ADEGUAMENTI AL T.U.A. L’articolo 11, comma 9, rinovella l’art. 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilendo che gli impianti termici di potenza superiore al valore di soglia (cioè maggiore di 35 KW) possono essere assoggettati ad ulteriori caratteristiche tecniche (aggiuntive rispetto a quelle del T.U. Ambiente) da parte dei piani e dei programmi di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa ai fini del conseguimento e del rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell’aria. Inoltre, il legislatore stabilisce che quegli impianti termici civili che, prima dell’entrata in vigore della Legge n.116, erano già stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte V del T.U. Ambiente, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni di quest’ultimo entro il 1° settembre 2017. Tale deroga opera solo a condizione che sui singoli terminali di scarico vengano inseriti dispositivi per il risparmio energetico (valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento).

CLASSIFICAZIONE EUROPEA DEI RIFIUTI CER: NOVITA’ Il legislatore ha introdotto, all’articolo 13, comma 5, lettera b-bis, un terzo genus nella classificazione europea dei rifiuti: nell’ambito dei rifiuti speciali, oltre ai rifiuti pericolosi ed a quelli non pericolosi (che, come noto, nell’ipotesi di codici <<specchio>> possono essere classificati, eventualmente, per le loro caratteristiche come “pericolosi”), viene ora prevista la categoria dei rifiuti non pericolosi cd <<assoluti>>: si sottolinea come non siano in effetti chiari gli obblighi conseguenti e le ricadute burocratico-amministrative in relazione ad eventuali procedure analitiche suppletive, complesse e costose, per adempiere alle nuove disposizioni. La Confederazione sta approfondendo la questione con i competenti Uffici del Ministero dell’Ambiente.

POLIECO: ELENCO POSITIVO DI BENI Il legislatore ha individuato un elenco positivo (valido fino all’emanazione del nuovo decreto ministeriale) dei soli prodotti che sono oggetto di attività del Polieco: si tratta in sostanza di film, reti e teli usati in agricoltura per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, pollai, reti ombreggianti di copertura e di protezione; quindi, al di fuori di tale elenco, il Polieco non ha la competenza ad agire né a pretendere particolari obblighi, anche economici, dalle imprese (cfr. articolo 14 comma 5 lettera b-quinquies). 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.): RILEVANTI NOVITA’ All’articolo 15, comma 1, lettera c), il legislatore elimina il concetto di soglia dimensionale in relazione all’assoggettamento a V.I.A. di impianti ed infrastrutture, precedentemente discriminante in favore delle realtà di minore dimensione e, quindi, presumibile minore impatto ambientale. Ciò in seguito ad una procedura di infrazione comunitaria. Ne deriva, quindi, che tutte le categorie progettuali di cui all’Allegato IV del decreto legislativo n. 152/2006, senza riguardo per le proprie dimensioni, debbono essere assoggettate alla verifica d’impatto. Viene altresì precisato come con successivo decreto ministeriale verranno individuati i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti di cui all’allegato IV alla procedura di V.I.A.; la conseguenza, quindi, come anticipato sopra è che sino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di valutazione è effettuata caso per caso, indipendentemente dalle soglie dimensionali, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V del Testo Unico Ambientale. La Confederazione si sta attivando per ottenere un decreto ministeriale che, in ossequio all’ordinamento europeo, fissi soglie e criteri che tengano conto delle esigenze imprese meno strutturate.



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