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Novità in materia di domicilio digitale per gli amministratori delle società

Chiarimenti importanti in vista della scadenza per la pratica di comunicazione al Registro imprese


La Legge Finanziaria 2025 ha introdotto l’obbligo per tutte le società di comunicare al Registro Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di tutti gli amministratori (domicilio digitale degli amministratori).

Per le Camere di Commercio (in base a orientamento espresso da Unioncamere) il domicilio digitale dell’amministratore da depositare presso il Registro Imprese:

  • può coincidere con l’indirizzo PEC della società (in questo caso società e amministratore avrebbero il medesimo domicilio digitale);
  • può essere un indirizzo PEC personale dell’amministratore diverso da quello della società (in questo caso società e amministratore avrebbero ciascuno il proprio domicilio digitale).

Le Camere di Commercio ammettono la coincidenza tra indirizzo PEC della società e indirizzo PEC dell’amministratore, con la finalità di semplificare l’adempimento.  Tuttavia si evidenzia che il fatto di avere due distinti indirizzi PEC consente di veicolare a ciascun soggetto solo le comunicazioni o notifiche di propria specifica competenza.

Qualora gli amministratori fossero già in possesso di indirizzi PEC personali, sarà possibile provvedere al solo deposito; in caso contrario bisognerà richiedere per ciascuno di essi l’assegnazione di una casella PEC.

In entrambi i casi sarà necessario procedere con una pratica di comunicazione al Registro Imprese.

A tal fine si ricorda che per il deposito è indispensabile essere in possesso del dispositivo di firma digitale di ciascun amministratore.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha indicato il 30 giugno pv come data entro cui effettuare le comunicazioni agli enti preposti.

Si fa tuttavia presente che, qualora si renda necessario l’invio di pratiche di prima iscrizione o pratiche relative alla nomina, variazione, conferma di amministratori/liquidatori della propria società, questa non potrà essere carente dell’indicazione del domicilio digitale dei relativi amministratori/liquidatori, pena la sospensione del procedimento iscrittivo e, in caso di mancata regolarizzazione, il rifiuto di iscrizione.

Gli uffici di Confartigianato imprese Arezzo sono a disposizione per effettuare gli adempimenti sopra illustrati e per fornire i chiarimenti sulla normativa.

Contatta i nostri uffici: Tel 0575 3141 – info@artigianiarezzo.it


17 Giugno 2025
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