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Memorizzazione elettronica prorogata al 1 Aprile 2021. Rinviata anche la Lotteria degli scontrini

28 Dicembre 2020
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Considerate le difficoltà legate alla situazione emergenziale in corso provocata dal Covid-19 e recepite le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento firmato il 23 dicembre 2020 dal direttore dell’Agenzia, posticipa di tre mesi la data di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi e quella di adeguamento dei registratori telematici.

In particolare, viene modificata dal 1 Gennaio al 1 Aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei registratori telematici. Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0).

C’è da tenere in considerazione che dal 1 Gennaio 2021 l’obbligo della memorizzazione dei dati dei corrispettivi e della loro trasmissione telematica all’AE si applica a tutti gli esercenti, indipendentemente dai limiti di volume d’affari annuo. Il periodo di “moratoria” delle sanzioni con utilizzo di una procedura “alternativa” dell’obbligo è infatti terminato, come stabilito, con il 31 dicembre 2020. Restano tuttavia ferme le ipotesi di esonero e la possibilità di adempiere l’obbligo tramite la procedura web messa a disposizione dall’AE (c.d. documento commerciale “on-line”);

Vengono prorogati al 31 Marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle entrate.

Inoltre:

  • Dal 1 gennaio 2021 è cessata la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento di Registratori telematici;
  • La memorizzazione dei dati dei corrispettivi e la consegna al cliente del documento commerciale o fattura a richiesta, deve avvenire “non oltre il momento di ultimazione dell’operazione” (quindi, indipendentemente dall’eventuale “non riscosso”);
  • Le violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi hanno un loro proprio sistema sanzionatorio distinto da quello relativo a scontrini e ricevute fiscali;
  • Farmacie, ottici e gli altri operatori sanitari possono scegliere se inviare per tutto il 2021 il file XML corrispettivi al Sistema TS o all’AE, mentre dal 1° gennaio 2022 dovranno inviarlo esclusivamente al sistema TS. Per tali operatori resta fermo l’obbligo di inviare anche il file XML dati sanitari al sistema TS mediante il SW “gestionale”, ma integrato come da DM 19.12.20 (aliquote IVA/Natura, periodicità, ecc.);
  • Dal 1° gennaio 2021 per la fatturazione elettronica tramite SdI occorre utilizzare esclusivamente il nuovo tracciato XML ver. 1.6.2.

La Legge di Bilancio 2021 e il Decreto Milleproroghe hanno inoltre spostato di un mese (al 1 Febbraio 2021) l’avvio della lotteria degli scontrini come auspicato da Confartigianato nel comunicato stampa dell’11/12/2020Quando la Lotteria sarà avviata, parteciperanno solo gli acquisti effettuati dai consumatori esclusivamente mediante pagamento elettronico.

Raccomandazioni: Per quanto riguarda l’obbligo della memorizzazione dei dati dei corrispettivi e della loro trasmissione telematica (punto 3), Vi suggeriamo di informare tempestivamente gli esercenti che non abbiano ancora adempiuto alla installazione di un RT, del relativo rischio sanzioni. Va tenuto presente, a tal fine, che “Per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è stabilita una sanzione pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso (in precedenza la sanzione era pari al 100 per cento) e, in ogni caso, la sanzione non puo’ essere inferiore a euro 500 (art. 6, commi 2-bis e 4 del D.Lgs. n. 471/97 come modificato dalla Legge di Bilancio 2021)”. Invitiamo inoltre gli Associati a suggerire agli esercenti di porre nei punti di vendita un’idonea indicazione del fatto che il codice lotteria eventualmente esibito dai clienti, potrà essere accettato solo a seguito della nuova determinazione normativa della data di avvio della lotteria.

GUARDA IL VIDEO INFORMATIVO

Info: 05753141 – info@artigianiarezzo.it

 



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