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Legge di Bilancio 2026: cancellato il credito d’imposta 4.0 e 5.0

Il nuovo sistema degli incentivi si baserà sull'iperammortamento, per acquisti di beni strumentali nuovi legati alla sostenibilità


Dopo la riallocazione di 2,8 mld destinati al piano 5.0 avvenuta lo scorso 6 novembre, che ha di fatto determinato la chiusura improvvisa della misura a danno di numerose aziende e con pesanti ripercussioni anche su transizione 4.0, il Governo ha ridisegnato il sistema degli incentivi per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione digitale e sostenibile delle imprese.

Le principali novità:

  • Cancellazione definitiva di Transizione 5.0, agevolazione che aveva stentato a partire a causa di una normativa complessa e farraginosa, divenuta più chiara solo grazie a numerosissime Faq;
  • in luogo del credito d’imposta viene nuovamente reintrodotto l’iper-ammortamento;
  • per l’individuazione dei beni ammissibili c’è la sostituzione dei vecchi allegati A e B della legge 232/2016 (Finanziaria 2017) che aveva istituito l’allora “industria 4.0”, con gli allegati IV e V alla nuova Legge di Bilancio;
  • in beni materiali oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo;
  • viene reintrodotto l’ammissibilità di beni immateriali (software) seppur con limiti che andranno chiariti in relazione al concetto di “Sede dello sviluppo sostanziale”;
  • non vi sono più distinzioni tra beni ordinari e green;
  • saranno ammissibili beni strumentali materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta limitatamente ai moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del DL 181/2023;
  • in relazione all’ammissibilità degli investimenti si ribadisce la valenza dell’art. 109, TUIR (data della consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà). Ne consegue che, rilevando la data di consegna del bene e non quella dell’ordine, sono agevolabili gli investimenti con consegna a partire dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di stipula del contratto o dell’emissione dell’ordine e pertanto si ritiene non sia necessaria la prenotazione;
  • è prevista una continuità dell’agevolazione a partire dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, come da Nuovo Codice degli incentivi.

Restano da definire le modalità di accesso alla misura, che dovranno avvenire attraverso una piattaforma realizzata dal GSE e definita da un decreto interministeriale Mimit – Mef da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio

ABSTRACT DELLA MISURA

Beneficiari

Possono accedere all’iper-ammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime contabile (ordinario o semplificato), che effettuano investimenti in beni destinati a strutture produttive situate in Italia.

Sono esclusi lavoratori autonomi (professionisti), contribuenti forfetari ed imprese agricole

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ammontare dell’agevolazione

L’agevolazione viene fruita attraverso la maggiorazione, differenziata sulla base dell’importo dell’investimento, del valore di acquisizione ai fini delle quote di ammortamento o sulla quota capitale dei canoni leasing.

Tale costo è maggiorato come di seguito:

Importo investimento
Maggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000
180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000
100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000
50%

Nel caso di società di capitali, con IRES al 24%, le stime del beneficio fiscale dei rispettivi scaglioni sono le seguenti: 43,2%, 24%, 12%.

Investimenti ammissibili

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:

  • a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge (sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
  • i beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Per gli investimenti in fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo vi sono massimali di costo ammissibile e i criteri di dimensionamento. Gli impianti devono essere proporzionati al fabbisogno della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi dell’esercizio precedente. La producibilità massima attesa non può eccedere il 105 per cento del fabbisogno energetico.

Modalità operativa

Per l’accesso al beneficio l’impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Cumulabilità

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Viene confermato che non sono cumulabili investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0)

Dismissione del bene e investimenti sostitutivi

La cessione del bene o la sua destinazione all’estero comportano, in linea generale, la decadenza dal beneficio. È tuttavia ammessa la sostituzione con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, nel rispetto delle regole già note nella prassi degli investimenti 4.0. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Operatività

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono stabilite le modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

Per avere maggiori informazioni è possibile compilare il form seguente:







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