Il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto nei giorni scorsi un accordo in merito al nuovo regolamento comunitario sull'etichettatura dei prodotti tessili.
La proposta mira a semplificare e migliorare il quadro normativo esistente in materia di etichettatura dei prodotti tessili, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione di nuove fibre, prevede inoltre l'esenzione dall'etichettatura obbligatoria per i prodotti tessili realizzati su misura da sarti autonomi.Il regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione Europea, e stabilisce le norme relative a:
Denominazione delle fibre tessili e corrispondenti requisiti di etichettatura e contrassegno. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicarne la composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato; le denominazioni delle fibre e della loro percentuale in peso sono indicate con dimensioni di lettere/numeri, stile e caratteri uniformi.Indicazione di origine dei prodotti tessili importati da paesi terzi. L'importazione o l'immissione sul mercato di prodotti tessili importati da paesi terzi, ad eccezione dei prodotti originari dalla Turchia, sono soggetti all'etichettatura di origine; l'indicazione "made in" seguita dal nome del paese di origine indica l'origine dei prodotti tessili.Indicazione di origine di altri prodotti tessili. Il prodotto è considerato originario del paese in cui è stato sottoposto ad almeno due delle seguenti fasi di fabbricazione: filatura, tessitura, rifinizione, confezionamento.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore Manuela Boncompagni (Tel. 0575/314281)