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Finalmente operativo il “Registro dei Titolari Effettivi”

C'è tempo fino all'11 Dicembre 2023 per le comunicazioni da parte di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e affini


Ci sarà tempo fino al prossimo 11 dicembre per assolvere l’obbligo di invio della comunicazione del Titolare Effettivo al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.  

La Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 ha pubblicato il provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l’operatività dei sistemi di comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con personalità giuridicapersone giuridiche privateTrust e istituti giuridici affini al Trust.  

Il “Titolare Effettivo” si comunica solo per via telematica.

L’istanza deve essere firmata digitalmente:

  • da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure;
  • dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • dal fiduciario, nel caso dei Trust.

Titolare Effettivo: definizione e a cosa serve

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria. 

1) Titolare Effettivo di società:

È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni: 

  • la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
  • la proprietà indiretta, se la stessa titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale è posseduta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando questi requisiti:

  • il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci;
  • l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di rappresentanza legaleamministrazione o direzione della società / cliente diverso dalla persona fisica.

2) Titolare Effettivo di persone giuridiche private:

È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

  • fondatore, se in vita;
  • beneficiario;
  • titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

3) Titolare Effettivo di Trust e istituti giuridici affini:

È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

  • costituente;
  • fiduciario;
  • guardiano;
  • beneficiario;
  • soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

In un Trust o istituto giuridico affine al trust possono essere identificati anche più di un Titolare Effettivo.

Titolare Effettivo: scadenze e modalità:

I soggetti interessati già esistenti, come già detto, avranno 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto per inviare la comunicazione. 

Invece, i soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione, dovranno assolvere all’obbligo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla loro costituzione. 

La pratica deve essere inviata in formato telematico tramite la Comunicazione Unica al Registro Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

I dati dichiarati sulla titolarità effettiva verranno conservati in due differenti sezioni del Registro Imprese:

  • la sezione autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
  • la sezione speciale, con i dati dei Trust e degli istituti giuridici affini.

Conferme e modifiche

Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla: 

  • prima comunicazione;
  • o dalla modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall’atto che l’ha originata. 

Per le imprese dotate di personalità giuridica, può essere anche contestuale al deposito del bilancio.

Rischi di sanzioni

Se il Titolare Effettivo non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente competente deve contestare la violazione dell’obbligo.

La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.

La sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di 1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

Inoltre, trattandosi di comunicazione resa mediante autodichiarazione da parte dei soggetti individuati, viene ritenuto che possano trovare applicazione le norme penali che puniscono chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla legge.

Una rassegna di disposizioni ed indicazioni operative relative all’obbligo in esame è disponibile sul sito ufficiale del Registro imprese, all’indirizzo web https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Gli uffici del nostro Sportello Punto Impresa dislocati in tutto il territorio provinciale, sono a vostra disposizione!

Info: Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it



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