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Emergenza coronavirus. Prime misure in ambito di ammortizzatori sociali


Le Parti Sociali nazionali hanno risposto prontamente alla crisi in atto istituendo in via straordinaria una terza prestazione FSBA, che va ad affiancare temporaneamente gli interventi per Assegno Ordinario e per Assegno di Solidarietà. Si tratta della sospensione dell’attività aziendale determinata da Coronavirus.

La prestazione, basata sull’Accordo Interconfederale nazionale sottoscritto dalle Parti Sociali il 26 febbraio 2020 e sulla delibera d’urgenza di FSBA del 2 marzo 2020, è uno specifico intervento previsto nel massimo di 20 settimane nell’arco del biennio mobile connesso alla sospensione dell’attività aziendale determinata dal COVID-19.

Entro il 31 Marzo 2020 FSBA effettuerà un monitoraggio sull’utilizzo delle prestazioni FSBA in merito all’emergenza COVID-19 Coronavirus per accertare la reale necessità di mantenere in essere la nuova prestazione straordinaria.

Nel frattempo, FSBA sta già introducendo in SINAWEB una specifica nuova causale per i verbali di accordo sindacale, con la dicitura “Coronavirus”. In attesa che il sito SINAWEB venga aggiornato, è già possibile utilizzare – solo per questo tipo di domanda FSBA – il modulo prestampato messo a punto da FSBA, da compilare a penna, datare e firmare. Appena SINAWEB sarà pronto, il verbale andrà compilato come sempre in SINAWEB e quindi successivamente caricato in SINAWEB stesso, protocollando la domanda.

Le regole della prestazione FSBA COVID-19, valide soltanto per questo tipo di prestazione straordinaria, sono le seguenti:

1) durata massima di 1 mese (in questo primo periodo è valida soltanto una richiesta che sia datata al massimo dal 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020);

2) possibilità di sottoscrivere verbali di accordo sindacale anche non preventivi;

3) sospensione del requisito soggettivo (basta che i lavoratori siano stati assunti prima del 26 febbraio 2020, a quel punto in questo tipo di prestazione non sono richiesti i 90 giorni minimi di anzianità aziendale);

4) sospensione del requisito oggettivo per le aziende neo-costituite (basta che l’azienda fosse già attiva prima del 26 febbraio 2020, a quel punto non importa che abbia almeno 6 mesi di contributi EBNA).

 

Info:

800 951 118
Emergenzacovid@artigianiarezzo.it


10 Marzo 2020
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