DURC e scostamento non grave: chiarimenti
Il Ministero del Lavoro conferma che anche le sole sanzioni non pagate possono impedire il rilascio del DURC se superano i 150 euro
Con la risposta all’interpello n. 3/2025, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti ad ANPIT in merito ai criteri per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), documento essenziale per la partecipazione agli appalti e per l’accesso a incentivi e agevolazioni.
Il DURC certifica, tramite verifica telematica in tempo reale, la regolarità nei versamenti contributivi verso Inps, Inail e, se previsto, Casse Edili. In caso di regolarità, il documento ha validità 120 giorni. In presenza di irregolarità viene emesso un invito a regolarizzare entro 15 giorni.
L’interpello chiedeva se, nel caso in cui le pendenze riguardino soltanto sanzioni o interessi e non contributi non versati, l’ente previdenziale possa comunque rilasciare un DURC regolare. Il Ministero ha chiarito che tale interpretazione non è ammissibile: le sanzioni civili presuppongono l’omissione contributiva e devono essere considerate nel calcolo delle somme dovute.
La normativa (D.M. 30/01/2015) consente comunque il rilascio del DURC in specifiche situazioni, tra cui rateizzazioni approvate, sospensioni previste per legge, compensazioni verificate o contenziosi pendenti. Inoltre, è ammesso uno “scostamento non grave” fino a 150 euro, cifra che comprende eventuali accessori di legge.
Pertanto, anche se il debito riguarda esclusivamente sanzioni non pagate, se l’importo supera i 150 euro, il DURC non può essere considerato regolare.
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