Richiamiamo la Vostra attenzione sul comma 10 dell’articolo 13 del decreto legge n.145/2013 “Destinazione Italia”, convertito nella legge n.9/2014 (pubblicata sulla G.U. n.43 del 21/02/2014), in cui sono contenute disposizioni di particolare rilievo riguardanti la disciplina del subappalto di cui all’art.13 del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
In particolare, nel comma 10 sopra richiamato, alla stazione appaltante viene consentito, in determinate condizioni, di provvedere al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal subappaltatore, dal cottimista nonché dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori.
Il nuovo comma 3 dell’art.118 del Codice dei contratti, così come modificato, dispone infatti che: “ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti accertata dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l’affidatario anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili nonché al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.
Al nuovo comma 3 bis, sempre dell’art.118, si stabilisce inoltre che “è sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il tribunale competente per l’ammissione ala predetta procedura