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Disciplina sulle relazioni commerciali della filiera agroalimentare (art. 62 Legge 27 del 24/3/2012). MISE e MIPAF litigano sull’applicabilità della norma ! (ma rimane tutto invariato….)

1 Marzo 2012
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Tra i provvedimenti contenuti nella Legge 27 del 24/3/2012, spicca l'art. 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari), che introduce nuove regole nei rapporti commerciali nella filiera agroalimentare.

La normativa, nata per tutelare la produzione agroalimentare e le PMI rispetto alle pratiche commerciali della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), si applica all'intera filiera agro-alimentare per tutti i contratti stipulati a partire dal 24/10/2012 (data di entrata in vigore dell'art. 62) e anche ai contratti stipulati in precedenza che non sono stati eseguiti nella sua interezza (consegna, pagamenti).

Il provvedimento introduce pertanto nuove regole:

Obbligo di formalizzazione per iscritto del contrattoFissazione dei termini di pagamento con relative sanzioniDivieto di pratiche commerciali in modo sleale

 

Nei giorni scorsi, siamo venuti a conoscenza di quanto segue:

Una presa di posizione in data 26 Marzo 2013 del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – (allegata) che considera abrogato l'art. 62 per effetto del recepimento della normativa UE con il D. Lgs 192/2012 che prevede per tutti i settori pagamenti non superiori a 60 giorni salvo diverso accordo tra la parti da farsi obbligatoriamente in forma scritta purchè non siano iniqui per il creditore (art. 1 comma 3 D. Lgs 192/2012). Alla nota del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – risponde con una nota (allegata) del 2 Aprile 2013 il MIPAF – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – in cui dichiara che la valutazione di tacita abrogazione dell'art. 62 non è assolutamente da tenere in considerazione e che quindi l'art. 62 deve ritenersi di piena efficacia.

Quindi in sostanza nulla cambia e l'art. 62 è ancora, al momento, pienamente in vigore. Vediamo in sintesi i contenuti della norma e gli adempimenti previsiti per le aziende.

 

Campo di applicazione

La normativa si applica ai contratti ed alle relazioni commerciali aventi per oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari la cui consegna avvenga nel territorio della Repubblica Italiana.

Vengono definiti prodotti agricoli quelli previsti all'allegato I di cui all'articolo 38 comma 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (allegato) e quali prodotti alimentari quelli indicati all'articolo 2 del Reg. CE 178/2002 (allegato).

Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 62:

Le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari effettuate a favore del consumatore finale (soggetto che acquista il prodotto per prorpio consumo e non in qualità di utilizzatore professionale);Le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo concordato;I conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari operati dagli imprenditori delle cooperative nel caso in cui gli stessi risultano soci delle cooperative medesime;Conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori nel caso in cui gli stessi risultano soci delle organizzazioni di produttori medesime;I conferimenti di prodotti ittici tra imprenditori ittici di cui all'articolo2 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 226.

 

Forma scritta e clausole obbligatorie

I contratti di fornitura devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e devono riportare pena di nullità i seguenti elementi essenziali:

Durata del contrattoQuantità e caratteristiche del prodottoPrezzo Modalità di consegna e di pagamento

Non sono più ammessi accordi o ordini verbali.

Per forma scritta si intende qualunque forma di comunicazione scritta, anche trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) o Fax, volta a manifestare la volontà delle parti di concludere un contratto.

I contratti devono essere sottoscritti dalle parti. L'assenza di sottoscrizione può essere ammessa solamente laddove ci sia la presenza di elementi certi e idonei a dimostrare la provenienza del documento, quali l'apposizione della firma elettronica o digitale, oppure l'invio dei documenti tramite PEC.

I contratti possono essere di 3 distinte fattispecie:

Contratto quadro, accordo quadro o contratto di base con i quali vengono disciplinati i susseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli ed alimentari e che contengono tutti gli elementi essenziali;Contratto quadro, accordo quadro o contratto di base che non contiene tutti gli elementi essenziali e che può essere integrato successivamente con ulteriori documenti quali documento di trasporto o di consegna, ovvero fattura ed ordini di acquisto in cui sono riportati gli elementi mancanti (es. nel contratto di base può non essere prevista la quantità del prodotto e/o il prezzo che saranno successivamente inseriti nei documenti di trasporto, consegna, fattura ecc.). In questo caso i documenti di integrazione del contratto devono riportare la seguente dicitura "Assolve agli obblighi di cui all'articolo 62 comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n.27". Documenti di trasporto o di consegna e le fatture dove saranno riportati tutti gli elementi essenziali nonchè la dicitura di cui sopra. In questo caso non essendoci un contratto quadro, accordo quadro o contratto di base, dovranno essere firmati da entrambe le parti a meno che, come sopra esposto, vi sia la certezza circa la provenienza del documento.

I contratti antecedenti il 24/10/2012 devono essere adeguati non oltre il 31/12/2012 e quindi le norme previste dall'art. 62 limitatamente all'obbligo del contratto scritto (comma 1 art. 62) saranno obbligatorie, per i "vecchi clienti", dal 1 Gennaio 2013.

Resta inteso che ogni nuovo cliente acquisito dopo il 24 Ottobre 2012 dovrà avere il contratto, con le forme sopra descritte, da subito.

 

Divieto di pratiche commerciali scorrette

Nelle relazioni e transazioni commerciali tra operatori, compresi quindi i casi dei contratti di cui sopra, è vietato:

imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, quali ad esempio l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o l'esclusione di risercimento delle spese per recupero crediti e la determinazione di prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti, nonchè condizioni extracontrattuali (non derivanti dal contratto medesimo) e retroattive;applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la cotinuità e regolarità delle medesime relazioni e transazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;conseguire indebile prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento, quali ad esempio clausole che impongano al venditore un termine minimo dopo la consegna del prodotto prima dell'emissione della fattura, ad eccezione del caso in cui la consegna dei prodotti è effettuata in più quote nello stesso mese e la fattura viene emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;

Nella definizione di "condotta commerciale sleale" rientrano anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione Europea e dai rappresentanti della filiera agroalimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto Livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare approvato il 29/11/2011 (allegato).

 

Tempi di pagamento e interessi – Definizione di prodotti deteriorabili

Per le tipologie di contratti appena menzionati ossia quelli che hanno per oggetto la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di:

30 giorni per i prodotti deteriorabili60 giorni per tutte le altre merci

La decorrenza del termine di pagamento del corrispettivo, parte dall'ultimo giorno del mese di ricevimento delle relative fatture.

Sono considerati prodotti deteriorabili:

prodotti agricoli, alimentari e ittici preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e PH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure PH uguale o superiore a 4,5;tutti i tipi di latte.

Nel caso di consegna dei prodotti assoggettati a termini di pagamento differenziati, occorre emettere fatture distinte per prodotti con medesimi termini di pagamento.

All'uopo gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo della scadenza del termine di pagamento. Il tasso legale di interesse è pari al tasso di riferimento come definito dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali.

Per determinare correttamente l'importo degli interessi il creditore deve certificare validamente la data del ricevimento della fattura e ciò è consentito solo nel caso di consegna della fattura a mano, di spedizione a mezzo di raccomandata con a/r, di posta elettronica certificata (PEC) di impiego del sistema EDI o di strumenti analoghi, quale la fattura elettronica. In mancanza di tale certezza la data di ricevimento coincide, salvo prova contraria, con la data di consegna dei prodotti.

Nel caso di contestazioni anche parziali rispetto all'adempimento della fornitura di prodotti, è vietato negare il pagamento dell'importo pattuito.

Occorre precisare che per quanto riguarda i termini legali di pagamento, le parti possono concordare un termine più breve ma non più lungo di quello definito per legge. Si tratta infatti di una norma imperativa che limiterebbe l'autonomia negoziale ai sensi dell'articolo 1322 del condice civile.

 

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che contravvengono gli obblighi:

relativi alla stipula del contratto in forma scritta, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 20.000;relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.000;relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento, sono puniti con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 500.000.

L'entità della sanzione è determinata in ragione del fatturato aziendale e della misura dei ritardi.

 

Controlli

La vigilanza e le sanzioni sono affidate all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) con il potere d'intervento "d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato" avvalendosi anche del supporto operativo della Guardia di Finanza.

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Coordinatrice Gigliola Fontani (Tel. 0575/314210).

 

Invito a incontro di approfondimento promosso dalla Federazione Alimentazione di Confartigianato Arezzo (Lunedì 22 Ottobre u.s.) Testo dell'Art. 62 della Legge 27 del 24/3/2012 Definizione di prodotto agricolo (allegato I elenco previsto dall'art. 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) e Definizione di alimento (art. 2 Reg. CE 178/2002) Nota del MISE (Ministero Sviluppo Economico) che abrogherebbe la norma…(a detta loro) Nota del MIPAF (Ministero Politiche Agricole) che rafforza la norma…(e che fa rimanere tutto come prima)



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