Decreto Legislativo 211/2024: le nuove disposizioni sul mercato dell’oro
Nella nuova normativa: nuovi obblighi di dichiarazione, inclusione dell’oro industriale e Registro OAM per gli operatori professionali
È entrato in vigore lo scorso 17 gennaio 2025 il Decreto Legislativo n. 211/2024, che introduce importanti modifiche alla discÈ entrato in vigore lo scorso 17 gennaio 2025 il Decreto Legislativo n. 211/2024, che introduce importanti modifiche alla disciplina del mercato dell’oro, originariamente regolamentata dalla Legge 7/2000.
Il provvedimento recepisce le disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672 e punta a rafforzare la tracciabilità delle operazioni in oro e a contrastare in modo più efficace i fenomeni di riciclaggio.
Le principali novità introdotte
- Estensione della nozione di oro: il decreto ha specificato che rientra nella nozione di oro ai fini dell’applicazione della legge n. 7/2000 anche l’oro ad uso prevalentemente industriale che consiste non solo nella materia grezza destinata a fusione o successiva trasformazione, ma prende anche la forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi così come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del DPR del 30 Maggio 2022 n. 150.
- Nuove soglie di dichiarazione:
- obbligo di dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria (UIF) per operazioni pari o superiori a 10.000 euro (in precedenza 12.500 euro);
- obbligo anche per operazioni dello stesso tipo effettuate con la medesima controparte nel mese solare, se singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente almeno 10.000 euro.
- Tutte le operazioni in oro (commercio di oro, trasferimento di oro da e verso l’estero e ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito) di importo pari o superiore a 10.000 euro devono essere dichiarata all’UIF.
- Trasferimento di oro da e verso l’estero:
- Nel caso di trasferimento al seguito, la dichiarazione va presentata prima dell’attraversamento della frontiera.
- Negli altri casi (ad esempio trasferimento di oro dall’estero), entro il mese successivo alla data dell’operazione.
- Le dichiarazioni continuano a essere trasmesse tramite il portale Infostat-UIF, già aggiornato alla nuova normativa.
Registro OAM per gli operatori professionali in oro
Il decreto affida all’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) la verifica dei requisiti per l’esercizio del commercio professionale di oro. Dal 17 aprile 2025 è operativo il nuovo Registro OAM per gli operatori professionali in oro.
ATTENZIONE. Sono esclusi dall’iscrizione al Registro OAM gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale, oppure affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione di cui al decreto legislativo n. 251/1999.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Coordinatore della Federazione Orafi Argentieri Paolo Frusone (tel. 0575 314285, paolo.frusone@artigianiarezzo.it).