Decreto Legge Infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Cosa prevede il provvedimento
Nella norma la realizzazione di infrastrutture strategiche, la gestione dei contratti pubblici, il riordino del sistema di trasporti ferroviari e su strada e la gestione del demanio portuale-marittimo
Vi informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21/05/2025 è stato pubblicato il decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73 cosiddetto DL “Infrastrutture”, riguardante, tra le altre, misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo.
In particolare:
- in materia di autotrasporto, motorizzazione civile e circolazione dei veicoli, il provvedimento mira, tra l’altro, a ridurre i tempi di franchigia ai fini del carico e scarico delle merci e a potenziare la sicurezza delle infrastrutture digitali degli uffici della motorizzazione civile (art. 4). Le misure – da valutarsi favorevolmente – sono il risultato dell’azione condotta da Confartigianato Trasporti ai tavoli ministeriali;
- in merito al settore balneare, le nuove disposizioni intendono chiarire le modalità di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi. Sul punto la categoria esprime una valutazione negativa, in quanto la sostituzione del menzionato indice con quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, in assenza di una specifica modifica legislativa, non appare idoneo a rappresentare l’ambito economico delle imprese balneari. È preferibile che ogni anno l’importo venga aggiornato con una circolare del Ministero delle infrastrutture, adeguando i canoni al paniere Istat sull’inflazione. Inoltre, per garantire la sicurezza nell’utilizzo delle spiagge, viene individuato un periodo unico e valido per tutto il territorio nazionale di obbligatorietà del servizio di assistenza e salvataggio in mare (art. 6). Anche su questo punto la valutazione della categoria è negativa, ritenendo più opportuno che la durata della stagione balneare venga decisa dalle Regioni in base alle diverse esigenze territoriali. L’assetto normativo proposto crea confusione fra il periodo obbligatorio di apertura dello stabilimento balneare (normalmente nei mesi di giugno, luglio e agosto) stabilito dalle Regioni (o in casi limitati dai Comuni) e quello in cui è obbligatorio dotarsi del servizio di salvamento, che è prescritto esclusivamente dalle ordinanze delle Capitanerie di porto e che può riguardare anche il periodo di apertura facoltativo (da settembre a maggio);
- in tema di infrastrutture e lavori pubblici sono previste misure urgenti per superare le criticità applicative riguardanti il Codice dei contratti pubblici e per chiarire la distinzione tra le “procedure di somma urgenza” e le “procedure di protezione civile” (art. 2).
Sul provvedimento seguiranno aggiornamenti e approfondimenti.
Info: 05753141 – info@artigianiarezzo.it