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DECRETO LEGGE 8/4/2020. Le misure fiscali, sul Codice Crisi d’Impresa e sul Lavoro

10 Aprile 2020
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Il Decreto Legge 8/4 ha anche definito nuove misure in materia fiscale, sul Codice della Crisi d’Impresa e misure per il lavoro.Ecco una sintesi realizzata dai nostri Uffici

Misure in materia fiscale

1)   E’ prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute operate ai dipendentidell’IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail per i mesi di aprile e maggio 2020 per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:

hahanno ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;

  •  hanno ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (da verificare nel 2019) e presentano una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019;
  •  hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

2) I lavoratori autonomi che nel 2019 hanno avuto ricavi/compensi non superiori a 400.000 euro, possono chiedere al sostituto di non assoggettare a ritenuta d’acconto i compensi del periodo 17 marzo 2020-31 maggio 2020, se nel mese precedente non abbiano avuto lavoratori dipendenti. Il versamento avviene entro il 31 luglio 2020 in unica soluzione (o 5 rate) (art. 19).

3)  Si consente ai Caaf e ai professionisti abilitati la gestione a distanza dell’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta o non sottoscritta (tramite autorizzazione resa con altri mezzi) dal contribuente con le medesime modalità telematiche. Le misure adottate, intese a consentire ai contribuenti di richiedere benefici e assolvere agli obblighi dichiarativi, evitando loro di spostarsi dalle proprie abitazioni, debbono però essere tempestivamente regolarizzate alla cessazione dell’attuale periodo di emergenza (art. 25).

4)  Le spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (di cui all’art. 64, DL n. 18/2020) sono estese a quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Il credito d’imposta è attribuito a ciascun beneficiario, fino all’importo massimo di 20.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, (art. 30) nel limite di spesa fissato in 50 milioni di euro.

5)   Sono previste, infine, una serie di norme sulle quali ci saranno comunicazioni specifiche quali:

  •  la non applicazione delle sanzioni, per il 2020, nel caso in cui, in sede di versamento dell’acconto dell’IRPEF, IRES e IRAP, ci sia uno scostamento non superiore al 20% rispetto a quanto effettivamente dovuto (art. 20);
  •  la regolarizzazione dei versamenti in scadenza il 20 marzo (termine così posticipato dal 16 marzo 2020), se eseguiti entro il 16 aprile 2020 (art. 21);
  •  il differimento del termine di consegna delle Certificazioni Uniche ai dipendenti e lavoratori autonomi da parte dei sostituti al 30 aprile 2020, termine entro il quale può esserne effettuata la trasmissione all’Agenzia delle entrate, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 22);
  •  la proroga della validità dei DURC fiscali, emessi dall’Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020, al 30 giugno 2020 (art. 23);
  •  la sospensione di alcuni termini fino al 31 dicembre 2020 per non far decadere dal “beneficio prima casa” i soggetti potenzialmente interessati (art. 24);
  •  alcune semplificazioni in materia di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26);
  •  agevolazioni della digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, prevedendo l’obbligo per dette parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche (art. 29);
  •  la proroga ulteriore del termine processuale in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria all’11 maggio 2020 (art. 36).

Misure in materia di Codice della crisi di impresa

Alcuni articoli – da art. 5 ad art. 11 – sono tesi a evitare lo stato di crisi o il fallimento delle imprese entrate in difficoltà finanziarie a seguito dell’emergenza coronavirus. Tra le misure positive quelle relative alla proroga dell’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, in linea con le richieste confederali, ad esempio, quelle relative alle “procedure di allerta”. Si prevede:

1)   il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa al 1° settembre 2021 (art. 5 – prevista originariamente per il 16 agosto 2020). La proroga, tuttavia, non riguarda tutte le disposizioni del Codice della crisi. Viene, infatti, confermata l’entrata in vigore di alcune disposizioni, tra le quali quelle relative agli assetti organizzativi dell’impresa (artt. 375 e 378); alla responsabilità degli amministratori (art. 378); alla nomina degli organi di controllo (art. 379).

Per quello che riguarda la nomina degli organi di controllo, tale nomina deve essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, termine prorogato di ulteriori 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio dall’art. 106 del DL Cura Italia – A.S. 1766 all’esame oggi dell’Aula del Senato e che sarà poi trasmesso alla Camera;

2)   la sospensione dell’applicazione della responsabilità degli amministratori fino al 31 dicembre 2020 (art. 6) per gestione non conservativa della società (art. 286 c.c.) che opera in caso di riduzione del capitale per perdite e di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Inoltre, analogamente non si applica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;

3)   si consente alle imprese che prima della crisi si trovavano in una situazione di regolare continuità di conservare tale prospettiva pure nel bilancio 2020, al fine di evitare che l’attuale crisi economica possa pregiudicare la sopravvivenza delle imprese che erano “sane” prima del coronavirus. In particolare si prevede, in via temporanea, che, per il bilancio del 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020. La disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati (art. 7);

4)   un incentivo al finanziamento delle imprese da parte dei soci stabilendo che, fino al 31 dicembre 2020, non si applicano a tali finanziamenti le norme del codice civile che sanzionano i c.d. fenomeni sottocapitalizzazione nominale (art. 8), e cioè di quelle situazioni in cui la società dispone dei mezzi per l’esercizio dell’impresa, ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.);

5)   in materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione consentendo al debitore di proseguire nei tentativi di soluzione della crisi alternativi al fallimento, avviati prima della crisi del coronavirus:

  •  vengono dichiarati improcedibili tutti i ricorsi per fallimento depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 così come i ricorsi per l’accertamento dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa o all’amministrazione straordinaria;
  •  viene introdotto un nuovo termine di 90 giorni di cui si può avvalere il debitore che abbia ottenuto la possibilità di presentare il concordato “in bianco”, specificando i motivi – legati all’emergenza coronavirus – che rendono necessaria l’ulteriore proroga per la presentazione dei documenti del concordato. Analogo termine è concesso nei casi di accordo di ristrutturazione dei debiti;
  •  vengono prorogati – in via transitoria – una serie di termini procedimentali:

a) di sei mesi i termini di adempimento dei concordati e degli accordi che abbiano già avuto l’omologa del tribunale prima dell’emergenza e che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;

b) per i concordati e gli accordi che non abbiano ancora ottenuto l’omologa del tribunale alla data del 23 febbraio 2020, il debitore potrà o ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazioneoppure potrà modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo;

6)   sono improcedibili (art. 10) tutti i ricorsi (nell’ambito di dichiarazioni di fallimento e dello stato di insolvenza) depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Tale disposizione è volta a sottrarre le imprese a procedimenti finalizzati all’apertura di fallimento e di procedure fondate sullo stato di insolvenza in quanto tali difficoltà potrebbero essere state determinate da fattori esogeni e straordinari con il pericolo di dispersione del patrimonio produttivo.

Misure in materia di lavoro

1)   L’art. 35 interviene relativamente alle modalità procedurali dell’INPS semplificando, ed auspicabilmente risolvendo, le criticità delle ultime settimane. Fino al termine dello stato di emergenza, l’INPS è autorizzato a rilasciare i PIN con modalità semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all’identificazione del richiedente, ferma restando la verifica del riconoscimento una volta cessata l’attuale situazione emergenziale;

2) L’art. 41 estende l’applicabilità degli strumenti di integrazione salariale (Cassa integrazione salariale ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga – artt. 19 e 22 del DL 18/2020), ai lavoratori assunti dal 24 febbraio e fino al 17 marzo 2020, recependo una richiesta confederale.

Conseguentemente, i trattamenti di sostegno al reddito con causale COVID-19 potranno riguardare anche il personale assunto, fino al 17 marzo 2020, dopo il termine di decorrenza per la loro concessione, fissato dalle disposizioni in esame al 23 febbraio 2020. La norma in questione non riguarda invece gli artt. 20 e 21 del DL 18/2020 in quanto disposizioni concernenti la concessione dei trattamenti con la causale COVID-19 in sostituzione dei trattamenti già in corso presso le imprese beneficiarie di Cassa integrazione straordinaria e assegno di solidarietà, e pertanto diretti a tutelare il personale già in forza al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto (17 marzo u.s.).

Si prevede, infine, l’esenzione dall’imposta di bollo delle domande di Cassa integrazione in deroga alle Regioni.

Info:

800 951 118

info@artigianiarezzo.it



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