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Dal 2016 nuove regole per prelievi energia reattiva sugli impianti

14 Dicembre 2015
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Con l’attuazione della delibera 180/2013/R/EEL, dal 2016 cambia la regolazione tariffaria per prelievi di energia reattiva nei punti di prelievo connessi in media e bassa tensione: si stabiliscono nuove regole per quanto riguarda i prelievi di energia reattiva sul proprio impianto elettrico aziendale.

L’energia reattiva (si misura in kvarh) è una sorta di energia sempre prelevata da tutti gli impianti elettrici aziendali, cioè quella che viene assorbita dai dispositivi (motori, trasformatori, lampade…) ma non produce lavoro e se viene prelevata in eccesso induce dei problemi oltre che sul proprio impianto anche a monte del proprio contatore, di conseguenza compromette la resa generale della rete di distribuzione elettrica. Per ottimizzare la resa delle proprie infrastrutture elettriche il distributore deve contenere il prelievo di energia reattiva sulla propria rete. Per questo sono previste delle penali ai soggetti aventi potenza disponibile superiore a 16,5 kW che prelevano energia reattiva in eccesso rispetto al consentito.

L’indice che stabilisce se l’azienda sta prelevando energia reattiva in eccesso è denominato cosφ, chiamato anche fattore di potenza, e mette in relazione l’energia reattiva con l’energia attiva, quella normalmente pagata in fattura. Il fattore di potenza cosφ è di fatto un indice di qualità dell’impianto: tanto più è basso il fattore di potenza, tanto più elevate è la componenti reattiva induttiva in rapporto a quella attiva. E’ un indice il cosfi che puo’ assumere valori compresi tra 0 e 1.

Fino al 2015 se il cosfi in azienda (con potenze superiori a 16,5 kW) assume valori inferiori a 0,894 scatta la presenza di penali in fattura che si acuiscono mano a mano che ci si allontana dal 0,894 e ci si avvicina allo zero. Tali penali valgono solo per le ore comprese nella fascia 1 e 2 (F1 ed F2), mentre per eccessivi prelievi

di energia reattiva nella fascia 3 (sostanzialmente notturna e domenicale) comunque non scattano penali.

La novità più importante dal 2016 riguarda l’abbassamento della soglia oltre la quale scatta la penale: la penale scatterà da una percentuale di reattiva rispetto all’attiva del 33% e non più del 50% come previsto finora (vedi tabella sottostante).

Livello di Tensione

Soglie oltre le quali si pagano penali

33-75%

Oltre 75%

c€/kVARh

c€/kVARh

BT

reatt_1-BT

reatt_2-BT

MT

reatt_1-MT

reatt_2-MT

AT

reatt_1-AT

reatt_2-AT

 

I valori attuali si riferiscono alla tabella 5 del TIT, per il 2016 non c’è ancora l’aggiornamento

Quindi dal 1° gennaio 2016 gli impianti elettrici aziendali dovranno essere adeguati alla “Regolazione tariffaria per i prelievi di energia reattiva ai punti di prelievo in Bassa Tensione e Media Tensione”.

Questo impone, ai clienti finali aventi potenza disponibile superiore a 16,5 kW, requisiti più restrittivi per quanto riguarda il prelievo di energia reattiva dalla rete: dal 2016 le penali in fattura scatteranno se il valore del cosfi (fattore di potenza) del proprio impianto elettrico assumerà valori inferiori a 0,95 (non più 0,894). Le penali si applicano solo per le utenze non domestiche con potenza disponibile maggiore di 16,5 KW e nei casi in cui l’assorbimento di energia reattiva (Kvarh) ecceda il 50% dell’energia attiva (KWh).

Esempio: azienda con 35 kW di potenza disponibile che nel luglio 2015 ha dovuto pagare penali per 12,76 euro per eccessiva energia reattiva prelevata (aveva un cosfi pari a 0,890 in fascia F1, e un cosfi pari a 0,758 in fascia F2), nel 2016, con gli stessi prelievi di energia attiva e di energia reattiva, supponendo che i corrispettivi unitari delle penali dal 2015 al 2016 non modifichino, pagherà penali per 36,21 euro.

La Delibera 180/2013 prevede inoltre che il gestore di rete competente può chiedere l’adeguamento degli impianti, pena la sospensione del servizio, qualora non siano rispettati i seguenti parametri:

  • il livello minimo del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico per prelievi nei periodi di alto carico è pari a 0,9;
  • il livello minimo del fattore di potenza medio mensile è 0,7.


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