CREDITO DI IMPOSTA SULLE COMMISSIONI PER PAGAMENTI ELETTRONICI
A partire dal 1 Luglio 2020 ha preso il via un credito di imposta per incentivare l’utilizzo dei pagamenti con carte di credito, debito (bancomat) o prepagate per le operazioni di imprese e professionisti verso i consumatori finali.
Si tratta di un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate ad imprese e professionisti per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili (no assegni o bollettini postali), ma per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.
Requisito per poter godere di tale credito di imposta é essere soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni con ricavi e/o compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro nel precedente periodo di imposta. Inoltre é da tenere presente che il beneficio fiscale si ha solo per transazioni effettuate nei confronti di “privati”, essendo pertanto escluse le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA.
Si può usufruire di tale credito di imposta a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa per commissioni, utilizzandolo esclusivamente in compensazione tramite F24: il codice da utilizzare é 6916 “credito di imposta commissioni pagamenti elettronici – art. 22 DL 26 10 2019 n.124”, istituito il 31/8/2020 dalla Agenzia delle Entrate. Il credito di imposta di cui sopra verrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione dello stesso e nelle dichiarazioni successive fino a quello in cui se ne conclude l’utilizzo: non sarà tassato né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.
Per definire le commissioni su cui applicare il credito di imposta, é stabilito che siano prestatori dei servizi di pagamento a trasmettere ai soggetti con cui hanno stipulato un contratto di convenzionamento l’elenco delle transazioni effettuate e le relative commissioni agevolabili (con soggetti privati): tale comunicazione deve avvenire in via telematica.
CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO
Negli ultimi giorni del mese di Luglio si sono prospettate nuove opportunità per accedere al “credito di imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo”, sulla base di recenti modifiche ed interpretazioni delle norme emergenziali.
Prima novità:
La L. n. 77 del 17 luglio 2020 con la quale é stato convertito il “Decreto Rilancio” ha ampliato il numero delle agevolazioni riservate ai soggetti che hanno sede in Comuni colpiti da eventi calamitosi: nello specifico, in sede di conversione, il legislatore ha modificato l’art. 28 relativo al credito di imposta per i canoni di locazione aggiungendovi un ultimo paragrafo al comma 5. A seguito di tale modifica il credito di imposta spetta ora, anche in assenza dell’ordinario requisito del calo di fatturato del 50%, a tutti quei soggetti che “a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da covid -19”, cioé alla data del 31 gennaio 2020. Quindi se un contribuente si trova in uno di quei Comuni di cui sopra non occorre effettuare alcun confronto sui fatturati dei singoli mesi ed il credito spetta comunque (il requisito del calo di fatturato prevede un calo di almeno il 50% del fatturato dei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020 confrontato con i fatturati dei rispettivi mesi di marzo, aprile e maggio 2019).
Pertanto fondamentale é riuscire a sapere se ci si trovi in uno di questi Comuni in stato di “calamità naturale” alla data del 31/1/2020 (ove si deve avere avuto la sede operativa o il domicilio fiscale sin dall’inizio dell’evento calamitoso), anche perché l’elenco che é stato fornito nelle successive Circolari e nelle istruzioni del Modello di Istanza, a detta della stessa amministrazione finanziaria, non é esaustivo dal momento che l’Agenzia delle Entrate ha affermato chiaramente che non ha alcuna intenzione di fornire ai contribuenti un elenco esaustivo e completo di tutti questi Comuni.
Seconda novità:
Il “Decreto di Agosto”, D.L. n. 104 del 14/08/2020, all’art. 77 c. 1 ha previsto la estensione del credito di imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo previsto all’art. 28 c. 5 del Decreto Rilancio convertito con modifiche nella Legge 17/07/2020 n.77 anche al mese di giugno 2020: dal momento che la norma si limita ad aggiungere a tale articolo 28 unicamente il termine “giugno” senza specificare altro, tutto quanto detto sopra riguardo ai Comuni ove al 31/01/2020 esiste ancora uno stato di calamità naturale precedentemente deliberato si applica anche alla nuova agevolazione prevista ora per il mese di giugno 2020.
Dunque riassumendo il credito di imposta per canoni di locazione di ammobili ad uso non abitativo é previsto oggi per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020: nei Comuni ove alla data del 31/1/2020 esiste ancora un precedente stato di calamità naturale, fra l’altro, il contribuente non deve neppure rispondere al requisito previsto del calo di fatturato.
Per tutti gli approfondimenti a riguardo è possibile contattare i nostri uffici (Tel. 05753141 – info@artigianiarezzo.it)