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Crediti di imposta 4.0 e generici: la situazione ad oggi

Nonostante le richieste formulate dalle Associazioni di categoria, il governo per ora ha confermato la riduzione delle aliquote dal 1 Gennaio 2023 e la chiusura dell’agevolazione per i beni generici


Nonostante le richieste formulate dalle Associazioni di categoria, il governo al momento non è intervenuto nell’auspicata proroga dell’attuale livello del credito d’imposta 4.0, pertanto al momento è confermata la riduzione delle aliquote dal 1 Gennaio 2023 e la chiusura dell’agevolazione per i beni generici.

Per cui, la data del 31/12/2022 rappresenta la dead line sia per la conclusione degli investimenti “prenotati” entro il 31/12/2021, sia per effettuare o prenotare investimenti con le percentuali di credito d’imposta vigenti per il 2022.

Queste le percentuali di credito d’imposta per i beni materiali previsti dall’allegato A) annesso alla L. 232/2016 per il 2022:

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 20% per investimenti da 2,5 fino a 10 milioni;
  • 10% per investimenti da 10 fino a 20 milioni.

Per il 2023 le percentuali saranno ridotte al:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti da 2,5 fino a 10 milioni;
  • 5% per investimenti da 10 fino a 20 milioni.

Anche per i beni immateriali previsti dall’allegato B) annesso alla L. 232/2016 è previsto un sensibile decalage, in quanto dall’attuale 50% si passerà:

  • al 20% nel 2023;
  • al 15% nel 2024;
  • al 10% nel 2025.

Per poter usufruire delle aliquote del 2022 è necessario che l’investimento sia effettuato entro il 31/12/2022 oppure che sia stata effettuata la prenotazione.

Affinché la prenotazione sia considerata valida è necessario che siano soddisfatte due condizioni:

  • Accettazione dell’ordine da parte del fornitore o sottoscrizione del contratto di leasing;
  • Versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene o versamento di un maxicanone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente nel leasing.

L’investimento dovrà comunque essere effettuato entro il 30/9/2023, anche se l’eventuale interconnessione potrà anche essere successiva. In questo caso, nella fase transitoria, l’azienda potrà utilizzare il credito d’imposta ordinario e recuperare la differenza una volta interconnesso il bene, sempre nel rispetto delle quote annuali previste.

Per quanto concerne il credito d’imposta formazione 4.0, il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1 luglio 2022 applicativo delle disposizioni dell’art. 22, c. 1, D.L. n. 50/2022 del 18/05/2022 (decreto Aiuti), non è ancora operativo per la mancanza del decreto Direttoriale. Pertanto bisogna ancora attendere per beneficiare delle nuove aliquote più elevate che prevedono la possibilità di innalzare il tetto per le piccole imprese, dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro e per le medie imprese, dal 40% al 50%, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per cui i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste dal suddetto decreto ministeriale 1° luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:

  • 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 per le piccole imprese;
  • 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Obbligo del mantenimento dei requisiti

Riteniamo importante sottolineare che l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, ha evidenziato  l’obbligo di mantenimento nel tempo dei requisiti, ai fini dei successivi controlli, per tutto il periodo di fruizione dei benefici (al momento minimo 3 anni) precisando che è in capo all’intestatario dell’agevolazione che ricade l’obbligo di documentarlo opportunamente. Tale documentazione non si limita esclusivamente alla consegna della perizia/autocertificazione e analisi tecnica, quali documentazione obbligatoria ma anche e soprattutto di reportistica che ne attesti l’utilizzo del macchinario proprio nell’ottica 4.0.

Per cui, al fine di rendere la documentazione più solidamente conforme alle richieste normative, ai predetti resoconti sarebbe opportuno allegare specifici report/verbali periodici, in cui i dati trasmessi dal sistema di interconnessione vengano analizzati, rielaborati e riclassificati, verificandone la congruità ed estrapolando le informazioni effettivamente utili a conferma degli standard richiesti.

Per tutto questo è opportuno conservare un dossier con la documentazione obbligatoria e ove previsto dalle specifiche del macchinario, scaricare periodicamente i resoconti dal software di interconnessione.

In caso di controllo la mancanza del mantenimento nel tempo dei requisiti richiesti, o l’impossibilità di poterli attestare può portare alla revoca dell’agevolazione ed ad una sanzione pari all’agevolazione stessa.

Info: Tel. 05753141 – bandi@artigianiarezzo.it



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