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Consulente ADR per la figura dello speditore. I chiarimenti sull’obbligatorietà

Gli uffici di Confartigianato a disposizione delle aziende per la predisposizione e l'invio della pratica di designazione


Facendo seguito alla precedente news del 30 Novembre 2022 con l’entrata in vigore dell’ADR 2023 (in vigore dal 1 Gennaio 2023 per trasporti internazionali e dal 1 Luglio 2023 per in trasporti nazionali), entra l’obbligo di nominare il consulente ADR anche per la figura dello speditoreADR2021 Sottosezione 1.6.1.44 «Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022».

Nell’ADR, oltre ad individuare quali sono le casistiche dove occorre nominare la figura del consulente ADR, viene esplicitato anche quali sono le casistiche dove «non è necessario nominare il consulente ADR».

Nella sottosezione 1.8.3.2 è esplicitato che “Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

  1. le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
  2. che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

In questo contesto, la cosa non chiara, era capire se gli speditori potevano usufruire anch’essi oppure no di tali esenzioni, in quanto la figura dello speditore non era richiamata nelle norme italiane che esplicitavano le varie esenzioni (D.M. 4 luglio 2000 – Individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 e alla Circolare 14 novembre U. di G. MOT n. A26)

Questo è stato chiarito con l’uscita della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dove le stesse esenzioni, applicate ad oggi alle operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, si applicano anche alla figura dello speditore.

Info: Francesco Meacci – Tel. 0575314246 – francesco.meacci@artigianiarezzo.it



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