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Confartigianato Estetica vince la battaglia. Pubblicato il nuovo regolamento con le modifiche richieste dalla categoria

18 Marzo 2014
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Dopo una lunga battaglia Confartigianato Estetica ha ottenuto un importante risultato sindacale nella trattativa con la Regione Toscana per le modifiche alla L.R. n° 28/2004 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing“.

La modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R, si è resa necessaria per dare attuazione alle previsioni della legge regionale 17 luglio 2013, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28) sui punti relativi all’individuazione delle prestazioni di estetica eseguibili al domicilio del committente ed all’uso, attualmente vietato, di laser estetici ed altri apparecchi a luce pulsata, ed è stata altresì l’occasione per rivedere alcuni requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari per l’esercizio dell’attività di estetista e per quelle di tatuaggio e piercing, oltreché di procedere alla manutenzione del testo,correggendo alcuni errori di tecnica legislativa e aggiornandoi riferimenti normativi.

In concreto le modifiche apportate sono le seguenti:

1) in caso di nuova attività, o di ristrutturazione dei locali, o di cessione attività per atto tra vivi, è fatto obbligo di dotarsi di lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;

2) l’utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell’art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica); conseguentemente l’allegato A (Elenco delle attrezzature utilizzabili per l’attività di estetista ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge) del D.P.G.R. 47/R/2007 è stato abrogato, e l’elenco delle attrezzature utilizzabili è quindi oggi solo quello contenuto nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 sopra citato;

3) è stata definita la tipologia delle prestazioni eseguibili presso il domicilio del richiedente, tanto da parte del titolare, quanto dei suoi dipendenti in possesso della necessaria abilitazione professionale, che consistono: a) nella manicure; b) nella pedicure; c) nel make-up; manicure e pedicure devono essere eseguiti con kit monouso sterilizzati;  

4) gli strumenti acuminati o taglienti prima della successiva utilizzazione non devono essere più disinfettati O sterilizzati, ma disinfettati e sterilizzati;

5) non è più necessario il riconoscimento da parte della Regione Toscana delle qualifiche rilasciate da altre regioni per l’esercizio di attività di estetica, che avranno quindi valore su tutto il territorio nazionale; la necessità del riconoscimento permane per le qualifiche rilasciate per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;

6) la qualifica professionale di base di estetista si acquisisce, oltreché con il superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali, ovvero al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, anche al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica; tali soggetti potranno poi acquisire la qualifica professionale di estetista ai fini dell’esercizio dell’attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all’iscrizione al corso di formazione suddetto.

 

I punti salienti della Legge Regionale n. 28 del 31/5/2004 (Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing)

 

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PER I LOCALI DEI CENTRI ESTETICI

Dal 25 Ottobre 2012 tutti i centri estetici esistenti erano obbligati ad adeguare i locali ai nuovi requisiti strutturali.

La scheda di rilevazione dove sono evidenziati tutti i requisiti minimi strutturali richiesti messi a confronto con l’esistente (che potrete richiedere contattando la coordinatrice Manuela Boncompagni allo 0575/314281), permetterà ai centri estetici di avere una visione immediata della condizione esistente dei locali e verificare se esiste la necessità di dover procedere agli adeguamenti richiesti.

In base alla normativa regionale, quando parliamo di centri estetici esistenti, intendiamo quelli presenti antecedentemente all’Agosto 2009 (entrata in vigore del Regolamento attuativo della L.R. 28/2004). E’ evidente che per tutte le aperture successive, si presuppone che siano adeguate ai requisiti minimi previsti dalla legge.

In tal senso Confartigianato è a disposizione per una consulenza presso i centri estetici che ne faranno richiesta.

 

FASCICOLO D’ESERCIZIO

La Legge Regionale prevede l’obbligatorietà della tenuta all’interno del Centro Estetico del Fascicolo d’Esercizio (che può essere richiesto contattando i nostri uffici) come previsto dall’art. 26 dove si cita testualmente

“….ai fini di un’efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a: elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione metodica applicata;elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l’esercizio;procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all’art. 2;e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.”

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA SULL’AREA IGIENICO-SANITARIA

L’intervento formativo, volto in primo luogo ad aggiornare le competenze di tutta la struttura aziendale, si riferisce all’aggiornamento obbligatorio sull’area igienico-sanitaria per coloro che esercitano attività di estetica, sia titolari che dipendenti, come previsto dall’art. 89 del Regolamento di attuazione della Legge regionale.

Il corso dovrà essere obbligatoriamente di 20 ore e al termine dello stesso è previsto lo svolgimento di un test finale con la consegna di un attestato di partecipazione riconosciuto dalla Regione Toscana sull’area igienico-sanitaria.

Dal momento che tale attestato nominativo è obbligatorio per ogni estetista che svolge la professione (sia titolare che dipendente), siamo ad invitare tutti coloro che non fossero in regola, ad attivarsi con i nostri uffici per l’iscrizione al corso. 

 

Per ulteriori informazioni e possibile contattare la Coordinatrice Manuela Boncompagni (Tel. 0575/314281).

 

 

 



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