La Federazioe Impianti di Confartigianato Imprese Arezzo, ha manifestato preoccupazione in merito alla definizione di "Terzo Responsabile" di cui all'art. 52 del Decreto Ministeriale 22 Novembre 2012 "Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" che recita "Terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica…"
Questo impedirebbe alle imprese individuali, che non sono considerate persone giuridiche, di svolgere il ruolo di terzo responsabile.
Sulla definizione di "persona giuridica" è comunque già intervenuta la Corte di Cassazione che in una sentenza di qualche anno fa (Cassazione penale sez. III sentenza 20/4/2011 n. 15657) ha specificato che "L'attività riconducibile all'impresa individuale è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali). Tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale, ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività, il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli articoli 2082 e 2083 del c.c.".
In base a questa sentenza pertanto, dalla definizione di "Terzo Responsabile" di cui all'art. 52 del Decreto 22 Novembre 2012, non sono a nostro parere ecluse le imprese individuali.
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