Il DL Salva Infrazioni mette un punto fermo ma ancora non soddisfacente, molti ancora i dubbi lasciati ai campi di applicazione dei decreti attuativi e agli enti locali
Il decreto legge “Salva Infrazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre è entrato in vigore il 17 dello stesso mese. Il decreto prevede disposizioni per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
In particolare all’art. 1 contiene norme sulle concessioni demaniali, stabilisce, tra l’altro, nuove disposizioni in materia di affidamento per finalità turistico-ricreative e sportive che devono svolgersi nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
Il provvedimento dà la possibilità agli enti locali di prolungare la validità delle concessioni fino al 30 settembre 2027, salvo che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, e, comunque, non potrà protrarsi oltre il 31 marzo 2028.
Si vedrà se gli enti locali usufruiranno della possibilità di allungamento temporale oppure se avvieranno subito le gare. In particolare, il decreto disciplina la procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacunali e fluviali per finalità turistico-ricreative; in particolare nel bando di gara dovranno essere indicati:
- l’oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell’ubicazione, dell’estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell’area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
- il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati;
- la durata della concessione;
- la misura del canone;
- il valore dell’indennizzo di cui al comma 9, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso;
- la cauzione da prestarsi all’atto della stipula dell’atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
- i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
- le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
- il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;
- le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l’area demaniale oggetto di affidamento;
- le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;
- i criteri di aggiudicazione;
- lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
- i motivi dell’eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l’eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
La durata della concessione non potrà essere inferiore a 5 anni e non superiore a 20, pari al tempo necessario a garantire l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell’aggiudicatario.
In tema di indennizzi, il calcolo riguarderebbe solamente il valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati, e che l’equa remunerazione degli investimenti avverrebbe ad esito di una perizia asseverata i cui costi graverebbero sul concessionario uscente. Ma restano da decidere le regole per il calcolo degli indennizzi ai concessionari uscenti, in quanto il decreto rinvia a un successivo decreto attuativo che il Ministero delle infrastrutture dovrà adottare entro il prossimo 31 marzo.
Confartigianato Imprese Demaniali ha espresso forte preoccupazione per l’impatto delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, nell’ambito del DL Salva Infrazioni, che mette un punto fermo ma non pienamente soddisfacente.
L’ulteriore proroga delle concessioni non giova nell’immediato agli operatori balneari, ma va incontro alle necessità organizzative degli enti territoriali che hanno un ruolo determinante nella definizione dei bandi e attualmente si trovano senza linee guida. Con un grosso rischio di concentrazioni, attraverso la possibilità di acquisizioni plurime di concessioni magari da parte di soggetti con grandi disponibilità di capitali, mettendo in discussione la sopravvivenza delle micro e piccole imprese che hanno, peraltro, un richiamo di attenzione nel testo.
In tema di indennizzi è utile evidenziare che il calcolo riguarderebbe solamente il valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e che l’equa remunerazione degli investimenti – peraltro negli ultimi anni limitati a causa del clima di incertezza normativa – avverrebbe ad esito di una perizia asseverata i cui costi graverebbero sul concessionario uscente senza tener conto dell’avviamento aziendale.
Scomparsi dal testo sia il diritto di prelazione per il concessionario uscente che il riconoscimento del valore aziendale, elemento importante per l’impresa in generale ma a maggior ragione per il settore balneare, dove è esercitata un’attività d’impresa privata, anche se su suolo pubblico, spesso a gestione familiare, che vive nel territorio e che ha negli anni contribuito alla coesione ed allo sviluppo delle comunità locali.
Confartigianato si sta già attivando affichè nella fase di conversione parlamentare, si possa intervenire emendando il testo con la riproposizione di questi strumenti di salvaguardia, fondamentali per gli operatori.