Con il DL 92/2025 nuove misure a sostegno del settore moda
Tra le misure la proroga degli ammortizzatori fino al 31 dicembre e 12 settimane extra di integrazione salariale
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2025 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 92/2025 contenente, all’art.10 importanti disposizioni a sostegno delle imprese e dei lavoratori. Una misura che raccoglie le istanze portate avanti da Confartigianato.
In particolare il decreto fa riferimento agli ammortizzatori sociali, estendendo fino al 31 dicembre 2025 le agevolazioni per i lavoratori dipendenti dei settori, tessile, abbigiamento, calzaturiero, conciario e affini. Le nuove disposizioni si applicano anche alle imprese artigiane che hanno esaurito gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA) e prevedono ulteriori 12 settimane di integrazione salariale nel periodo 1° febbraio – 31 dicembre. Queste si sommano alle 12 settimane già previste dal precedente D.L. n. 160/2024.
Relativamente alle modalità di pagamento, il datore di lavoro può scegliere tra:
• Anticipazione diretta del trattamento in busta paga
• Richiesta di pagamento diretto INPS ai dipendenti
Sostegno in caso di cessazione attività
In caso di crisi aziendali che comportino la cessazione o la cessione parziale delle attività, è possibile richiedere una proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili. La concessione di tale proroga è subordinata alla firma di un accordo presso il Ministero del Lavoro e può avvenire solo se sussistono reali prospettive di cessione dell’azienda e di riassorbimento dei lavoratori.
Il nuovo decreto introduce inoltre il principio di “condizionalità attiva”, secondo cui il lavoratore perde il diritto alla prestazione economica nel caso in cui rifiuti di partecipare ai corsi di formazione o riqualificazione previsti, oppure li frequenti in modo irregolare. Il trattamento decade anche se il lavoratore decida di rifutare un’offerta di lavoro che garantisca una retribuzione pari almeno all’80% rispetto a quella percepita in precedenza, a condizione che la sede di lavoro si trovi entro 50 chilometri dalla residenza o sia raggiungibile con i mezzi pubblici in un tempo massimo di 80 minuti.
Ai fini del monitoraggio e della gestione delle misure previste, le aziende devono trasmettere l’elenco dei lavoratori sospesi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Seguirà una circolare esplicativa che sarà emanata dall’INPS.
Per maggiori dettagli sull’applicazione delle disposizioni è possibile scrivere a manuela.boncompagni@artigianiarezzo.it oppure telefonare al numero 0575 314281.