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Chiarimenti sugli obblighi per gli installatori d’impianti nella gestione dei RAEE

Nell'informativa un riepilogo dettagliato con gli adempimenti previsti e le novità normative recentemente introdotte


La gestione corretta dei RAEE – i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – resta un adempimento fondamentale per installatori, manutentori, elettricisti, termotecnici ed elettronici. E’ pertanto fondamentale riepilogare gli obblighi previsti e le novità normative recentemente introdotte.

Per i soggetti della distribuzione di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, come distributori, installatori d’impianti e centri di assistenza (CAT), trova applicazione l’obbligo di dichiarazione annuale al Centro di Coordinamento RAEE.

Essa è dovuta, tuttavia, solo nel caso in cui l’installatore gestisca autonomamente i RAEE, conferendoli ad impianti o centri di raccolta, tramite i servizi previsti dal portale CdC – Centro di Coordinamento RAEE (“servizi D6”).

Viceversa, qualora l’installatore sia servito direttamente dal CdC RAEE (servizio D4) non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione, poiché il Centro di Coordinamento dispone già dei dati relativi ai flussi di rifiuti movimentati.

In caso, infine, di mancata gestione di RAEE nell’anno di riferimento (= nessun rifiuto gestito), o di esenzione per utilizzo esclusivo dei servizi CdC, è possibile inviare un’autocertificazione all’indirizzo dichiarazionepdv@cdcservizi.it

In sintesi, l’obbligo di inviare i dati relativi ai RAEE gestiti (come specificato nell’Art. 34 del D.Lgs. 49/2014) NON è sempre dovuto. Dipende dalla modalità con cui l’installatore gestisce i rifiuti:

Modalità di Gestione dei RAEE
Obbligo di Comunicazione al CdC RAEE
Gestione autonoma (conferimento a impianti o centri di raccolta) tramite servizi D6 del portale CdC
SÌ, la comunicazione è obbligatoria
Servizio diretto dal CdC RAEE (ritiro e gestione) tramite servizio D4
NO, nessuna comunicazione richiesta (il CdC ha già i dati)

Si evidenzia, inoltre, per completezza, che la recente Legge 3 ottobre 2025, n.147 “Terra dei Fuochi” ha introdotto nel D.Lgs. 49/2014 i commi 1-bis e 1-ter, prevedendo così sanzioni amministrative da 2.000 a 10.000 euro in caso di mancata comunicazione nel portale CdC RAEE dei luoghi di deposito preliminare (comma 1-bis), nonché in caso di mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei dati annuali di cui all’art. 34 (comma 1-ter).

Per quanto riguarda, in particolare, i dati relativi ai rifiuti prodotti nell’anno 2024, nel webinar di riferimento (disponibile QUI) del CdC RAEE viene chiaramente indicato che, pur non essendo prevista una scadenza normativa esplicita, il CdC medesimo ha messo a disposizione il proprio portale telematico fino al 31 maggio 2025, per la compilazione della dichiarazione.

Eccezionalmente, oltre tale data, sarà comunque possibile adempiere inviando il tracciato dati all’indirizzo dedicato, secondo le istruzioni del CdC RAEE.

Si precisa, infine, che l’obbligo di tracciabilità del rifiuto, secondo le norme vigenti (come il Registro di Carico e Scarico o i Formulari di Identificazione del Rifiuto – FIR, dove richiesti), resta sempre in capo all’installatore, indipendentemente dalla modalità di comunicazione al CdC.

Per saperne di più è necessario contattare il Coordinatore della Federazione Impianti, Simone Verdelli (Tel. 0575314282 – simone.verdelli@artigianiarezzo.it).



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