In data 2 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU n.1 del 2-1-2013 – Suppl. Ordinario n. 1) il Decreto Ministeriale sui Certificati Bianchi, allegato alla presente.Il decreto fissa gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas per gli anni dal 2013 al 2016, attraverso il sistema dei “certificati bianchi”.
Gli obiettivi di risparmio sono stati definiti in coerenza con gli obiettivi 2016 fissati dal PAEE 2011 e con gli obiettivi previsti al 2020 dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN). Ai certificati bianchi, la SEN affida il compito di coprire oltre un terzo dei nuovi risparmi di energia da conseguire da qui al 2020.L’art. 4 stabilisce, infatti i seguenti obiettivi annuali:
2013 – 4,6 Mtep2014 – 6,2 Mtep 2015 – 6,6 Mtep 2016 – 7,6 Mtep
Tali obiettivi si traducono in termini di milioni di certificati bianchi che dovranno essere prodotti in:
2013 3,03 MTEE (Energia Elettrica) e 2,48 MTEE (Gas)2014 3,71 MTEE (Energia Elettrica) e 3,04 MTEE (Gas)
Il decreto non cambia le modalità di presentazione dei progetti per l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica; per l’anno 2013 occorrerà, infatti, far riferimento sempre alle linee guida pubblicate dalla AEEG deliberazione Autorità Energia Elettrica e Gas, EEN 9/11. Per il 2014, invece, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto dell’ENEA, emanerà le nuove linee guida.
Si ricorda che gli attori che possono operare direttamente nella produzione di titoli sono i soggetti obbligati (che si vedono assegnato annualmente un obiettivo di risparmio energetico da conseguire) e i soggetti volontari (distributori con meno di 50.000 clienti, società di servizi energetici, soggetti con energy manager).
E’ da sottolineare che alle società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili, tuttavia, decorsi due anni dall’emanazione del decreto, è richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352. (art. 7).
Tra le altre novità sostanziali si annovera anche sia il cambio di gestione del meccanismo che verrà trasferito dall’Autorità al GSE, che la non cumulabilità dei titoli di efficienza con altri incentivi statali. L’atrt.10, infatti, stabilisce che dopo il 2 gennaio c.a (data di entrata in vigore del decreto), i progetti presentati per l’ottenimento dei certificati bianchi non saranno cumulabili con altri incentivi statali fatti salvi incentivi regionali, locali, fondi di garanzia e fondi di rotazione, contributi in conto interesse, detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.
Infine sono state introdotte 18 nuove schede che spaziano da interventi dal settore terziario, industriale, agricolo, cosi come riportato in allegato.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore Simone Verdelli (Tel. 0575/314282)
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