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Cereali, in vigore il Registro telematico

Tutti gli adempimenti e le scadenze per le imprese. Prima comunicazione obbligatoria entro il 20 ottobre 2025


È ufficialmente operativo il Registro telematico dei cereali, introdotto dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 1° ottobre 2024 n. 0507566, di cui avevamo parlato nella nostra precedente notiza. Lo strumento nasce con l’obiettivo di monitorare in maniera puntuale le produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, garantendo maggiore trasparenza e tracciabilità nella filiera.

Il primo trimestre utile sarà quello compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2025. Le imprese interessate dovranno quindi trasmettere le prime comunicazioni al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) entro il 20 ottobre 2025. Per evitare multe e contestazioni, è essenziale che gli operatori coinvolti si organizzino da subito e adeguino i propri sistemi di gestione alle nuove procedure previste dal Registro telematico dei cereali.

Chi deve adeguarsi

L’obbligo di tenuta del registro riguarda:

  • aziende agricole,
  • cooperative,
  • consorzi,
  • imprese commerciali e
  • imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, singolarmente o in forma associata, acquisiscono o cedono prodotti cerealicoli a qualsiasi titolo.

Chi è escluso

Sono invece esonerati:

  • operatori della seconda trasformazione e dettaglianti (inclusa la GDO),
  • aziende con prevalente attività di allevamento e produzione mangimi,
  • chi reimpiega in azienda il prodotto (anche per uso zootecnico),
  • operazioni interne di carico/scarico relative alla trasformazione,
  • cereali destinati a semina o reimpiego aziendale,
  • prodotti conferiti in strutture private o associative subito dopo la trebbiatura (in questo caso registra il gestore della struttura).

Come funziona la registrazione

Gli operatori devono registrare in forma cumulativa e aggregata i volumi totali delle operazioni di carico e scarico entro il 20° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, secondo le modalità tecniche indicate nell’allegato al decreto.

L’obbligo si applica a chi movimenta annualmente quantità superiori a:

  • 30 t di frumento duro
  • 40 t di frumento tenero
  • 80 t di mais
  • 40 t di orzo
  • 60 t di sorgo
  • 30 t di avena
  • 30 t complessive di farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Coordinatrice di Confartigianato Alimentazione, scrivendo a gigliola.fontani@artigianiarezzo.it oppure telefonando al numero 0575 314210.



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