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Bonus Natale 2024: tutte le novità

L'Agenzia delle Entrate, con una circolare dedicata, ha specificato a chi spettano i 100 euro in busta paga


A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 167/2024 alla disciplina del c.d. Bonus Natale, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 22 del 19 novembre 2024, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia.  

Come avevamo accennato in una nostra notizia di qualche settimana fa, per il solo anno 2024, è previsto il riconoscimento di una indennità forfettaria nella tredicesima mensilità, del valore di 100 euro, previa richiesta del lavoratore dipendente al verificarsi requisiti e condizioni così come variati dal decreto del 14 novembre 2024 che ha ampliato la platea dei beneficiari escludendo dai requisiti il coniuge a carico.

Quindi, i requisiti necessari perché il dipendente possa farne richiesta, dopo la modifica introdotta, sono congiuntamente:

  • avere nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera a, del Decreto Omnibus);
  • avere almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi del citato articolo 12, comma 2, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera b, del Decreto Omnibus);
  • avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo– percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus).

Per quanto riguarda il reddito di riferimento, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, «il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo (…)». Come precisato, inoltre, con la circolare n. 19/E del 2024, nel calcolo del reddito complessivo da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (c.d. reddito di riferimento), ivi incluso il bonus in commento, si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della quota di agevolazione ACE di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle somme elargite a titolo di liberalità (c.d. mance) dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, assoggettate a imposta sostitutiva, di cui all’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Per espressa previsione dell’articolo 2-bis, comma 3, del Decreto Omnibus, assume rilevanza, altresì, la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta dai regimi speciali per lavoratori rimpatriati e ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia. Non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

Il requisito familiare richiesto per l’accesso al bonus Natale è quindi la sola presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (per “figlio fiscalmente a carico” si intende anche il figlio di età inferiore ai 21 anni con i requisiti reddituali previsti per essere considerato fiscalmente a carico, ancorché per il medesimo la detrazione sia stata sostituita dall’assegno unico -circ. 22/E/2024-. Si ricorda che ai sensi dell’art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i figli con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni) ma deve essere comunque valutato in considerazione del principio di incumulabilità del predetto bonus per il medesimo nucleo familiare, introdotto dal D.L. n. 167/2024.

 È, infatti, espressamente previsto che il bonus Natale non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente di fatto ai sensi dell’art.1 c.36-37 legge 76/2014 sia beneficiario della stessa agevolazione.

Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

  • coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
  • conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come specificato nella relazione illustrativa.

L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore beneficiario ed  è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ciò può accadere anche:

  • qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio, i lavoratori domestici),
  • qualora il lavoratore non abbia ricevuto il bonus perché non ha presentato l’autocertificazione non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali, può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025,
  • se ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024.

Qualora il lavoratore dipendente abbia percepito il bonus in assenza dei presupposti, o in misura superiore a quella spettante, se per il sostituto d’imposta non è più possibile effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il sostituto d’imposta riconosce, previa richiesta e dichiarazione del lavoratore,  l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità. Recupera il bonus sotto forma di credito da utilizzare in compensazione a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

Con risoluzione n. 54/E/2024 sono stati istituiti i codici tributo:

  • per il modello F24: “1703” denominato: “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”;
  • per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP): “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.

Successivamente all’erogazione, il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo. Infine, il sostituto d’imposta ha l’obbligo di conservare tutta la documentazione. Trascorsi i termini per il conguaglio, sarà il lavoratore a restituire l’importo indebitamente incassato, in sede di dichiarazione dei redditi.

I nostri uffici sono a disposizione qualora si rendessero necessari chiarimenti. Info: Tel. 05753141 – paghearezzo@artigianiarezzo.it



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