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Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e recupero rifiuti ordinari. Gli obblighi di legge

Ecco una sintesi su quanto previsto dalle norme regionali e dal D.Lgs. 152/2006 elaborata dai consulenti di PMI Service srl


L’Autorizzazione Unica per Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti “ordinari”, costituisce la procedura ordinaria prevista dal D. Lgs. 152/2006 (Art. 208 realizzazione di impianti ed esercizio) che prevede quanto segue:

  • Gli Impianti di trattamento sono Soggetti a verifica di V.I.A. (L.R. 5/2010 modificata con L.R. 36/2017) qualora rientranti nei progetti di cui all’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006 punto 7.zb Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (potenzialità dei frantoi anche 110 t/h), mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9 (quindi anche R5), della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152”.
  • La richiesta deve essere presentata alla Regione. La Regione individua successivamente il responsabile del procedimento e convoca la Conferenza di Servizio per espressione dei pareri.
  • L’autorizzazione ha una durata di 10 anni rinnovabile con richiesta almeno 180 gg prima della scadenza, con la possibilità di modificare le prescrizioni in caso di criticità dopo almeno 5 anni dal rilascio. È prevista una disciplina particolare a fronte del rinnovo per le imprese certificate EMAS o ISO 14001.

La successiva approvazione:

  • sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
  • costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
  • comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Le stesse procedure si applicano anche a fronte di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che rendano l’impianto non più conforme all’autorizzazione in essere.

Se necessita di V.I.A. l’iter segue il procedimento Unico ex artt. 20-26 del d.lgs. 152/2006. Durata procedimento 150 giorni, con CDS sincrona o asincrona.

Autorizzazione specifica per impianti mobili

L’Impianto “mobile” (art. 208, c.15) è definito come una struttura tecnologica unica o assemblaggio di strutture tecnologiche che possono essere trasportate ed installate in un sito per lo svolgimento della campagna di attività di durata limitata nel tempo (max 120 gg). Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero che hanno la caratteristica di mobilità, cioè vengono utilizzati in modo itinerante presso siti diversi devono essere preventivamente autorizzati.

Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazione, gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, gli impianti in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

Sono escluse dal presente procedimento, le macchine che operano nei cantieri adibite alla cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o le macchine di pressatura della carta o della plastica.

Gli Impianti “mobili” adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili di demolizione sono soggetti ad autorizzazione.

La richiesta deve essere presentata alla Regione di competenza, ove l’interessato ha la sede legale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività i soggetti interessati devono, almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto, inviare all’ Autorità Competente la comunicazione prevista dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 allegando copia dell’autorizzazione.

Per saperne di più, fissa subito un appuntamento gratuito! (Tel. 0575314650 – info@pmigeos.it)



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