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Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). A cosa serve e quando è richiesta

Ecco una sintesi su quanto previsto dalle norme vigenti, elaborata dai nostri consulenti di PMI Service srl


L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività (elenco all’allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al Decreto Legislativo 152 del 2006). Il Decreto disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione suddetta nonché le modalità di esercizio degli impianti interessati.

Tra le attività soggette alla normativa I.P.P.C. (Autorizzazione integrata ambientale) si possono citare diversi esempi:

  • attività energetiche;
  • produzione e trasformazione dei metalli;
  • industria dei prodotti minerari;
  • gestione dei rifiuti;
  • altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie, etc.).

La domanda di autorizzazione, è presentata al SUAP competente per territorio. Prima della presentazione della richiesta di AIA deve essere effettuato uno studio preliminare per escludere il progetto dalla Verifica di Impatto Ambientale.

L’autorizzazione Integrata Ambientale ha una validità di:

  • 10 anni;
  • 12 anni se in possesso di una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001;
  • 15 anni se in possesso di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 EMAS.

La validità dell’AIA decorre dalla data del rilascio dello stesso o dall’ultimo riesame con valenza di rinnovo.

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione è disposto sull’installazione nel suo complesso:

  • entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione;
  • quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione.

A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell’autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall’autorità competente in base alla prevista complessità della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni.

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