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AUA Autorizzazione Unica Ambientale. Il quadro normativo aggiornato

Ecco una sintesi elaborata dai nostri consulenti di PMI Service srl su definizione e applicazione


L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è definita quale provvedimento, rilasciato dal SUAP competente, “che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale” (art. 2, comma 1, lett. a, d.p.r. n. 59/2013).

Si può definire, quindi, come un provvedimento abilitativo unico che sostituisce in un unico titolo le seguenti sette comunicazioni e autorizzazioni in materia ambientale:

  • autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • comunicazione o nulla osta sull’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  • comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Essa si applica alle PMI (sigla che raggruppa non solo piccole e medie imprese, ma anche le “microimprese”, ai sensi del d.m. 18 aprile 2005) ed agli impianti (o meglio le attività) non soggetti ad AIA o a VIA, quando questa comprenda anche gli atti considerati dall’AIA (art. 1, d.p.r. n. 59/2013).

Alle imprese che necessitano delle sole comunicazioni di carattere generale di cui all’art. 272, D. Lgs 152/06 (art. 3, comma 3, d.p.r. n. 59/2013) e la Comunicazione attività di recupero rifiuti in procedura semplificata (Art. 214-216 D.Lgs 152/06), è consentito di aderire all’AUA, oppure comunicare in maniera singola i titoli sopra richiamati.

La domanda è presentata al SUAP, che la trasmette all’autorità competente, e ne verifica, con l’autorità competente, la correttezza formale. La domanda deve indicare gli atti che saranno sostituiti dall’AUA ed allegare tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. Il termine di conclusione del procedimento è di novanta o centoventi giorni, a seconda delle fattispecie, ampliabile a centocinquanta giorni in caso di richiesta di integrazione della documentazione.

Il provvedimento finale è adottato, in seguito a conferenze dei servizi, dall’autorità competente, e rilasciato dal SUAP (art. 4, d.p.r. n. 59/2013).

La durata dell’AUA è pari a 15 anni eil rinnovo dell’AUA, deve essere richiesto dal titolare almeno sei mesi prima della scadenza.

Per saperne di più, fissa subito un appuntamento gratuito! (Tel. 0575314650 – info@pmigeos.it)



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