Ecco un utile vademecum elaborato da Confartigianato Arezzo attraverso la propria società PMI Service srl
Confartigianato Arezzo attraverso la propria società PMI Service srl, ricorda che per l’apertura di una nuova attività, classificata come insalubre, ancor oggi viene fatto riferimento all’Art. 216 del Decreto n. 1265 del 27/7/1934.
Di seguito un estratto con inserimento delle modifiche che coordinano il decreto ad oggi “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato”.
Questo elenco, compilato dal Ministro della Sanità, si individua nel DM 5 settembre 1994 – Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie. Le due classi a loro volta si dividono in: Sostanze chimiche, Prodotti e materiali e Attività industriali.
Un’industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso al SUAP competente dove è collocata l’industria. Il contravventore è punito con l’ammenda da lire duecento a duemila.
Chi, oltre a riconoscersi in un’attività insalubre, ricompresa nell’elenco del DM 5 Settembre 1994 e supera i 3 lavoratori deve “notificare all’organo di vigilanza competente per territorio l’inizio dell’attività”, ai sensi dell’Art. 67 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il quale recita così:
- “In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio”
- “Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160“
- “Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2“
- “L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori“
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.
Riferimenti normativi:
- R.D. 27.07.1934 n. 1265 “Testo unico leggi sanitarie”, Art. 216;
- Decreto Ministero Sanità del 5 settembre 1994;
- D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 art. 67.
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