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Accordo SIAE per i punti di riproduzione

20 Gennaio 2012
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La SIAE e le Associazioni degli autori e degli editori hanno rinnovato l’accordo con le Associazioni dei centri di riproduzione nel quale sono fissati i compensi per diritto d'autore per la riproduzione delle opere mediante fotocopia, xerocopia o analogo sistema, e le modalità da seguire per il loro pagamento (legge n.633/41).

Tale accordo prevede l’automatico rinnovo di annualità in annualità, salvo disdetta. Il sistema di determinazione dei compensi dovuti agli aventi diritto è fondato su un criterio estimativo globale delle riproduzioni delle opere protette effettuate che tiene conto del numero di apparecchiature riproduttive possedute da ogni punto di riproduzione e della tipologia di attività esercitata.Nulla è variato per quanto concerne le previsioni di legge. La riproduzione di opere dell'ingegno pubblicate per le stampe è consentita purché effettuata:

 

"per uso personale" del cliente, cioè per propri scopi di lettura, studio, consultazione e non per uso commerciale o per farne ulteriori copie da distribuire a altri, anche gratuitamente. È vietata, in generale, ogni utilizzazione fatta in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica dell’opera.entro il limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità.

 

I punti di riproduzione (copisterie, copy-center, ma anche tabaccherie, cartolerie o altri esercizi commerciali che effettuano fotocopie di opere tutelate) per regolarizzare la loro posizione devono mettersi in contatto con l'ufficio SIAE competente per il territorio, e sottoscrivere una "presa d'atto", sulla quale sono specificati gli elementi costitutivi dell’accordo. Quanto dichiarato nella presa d’atto da fede e pertanto è sulla base delle dichiarazioni in essa contenute che viene computato il diritto d’autore dovuto. In caso di eventuale modifica della situazione di fatto rispetto a quanto a suo tempo dichiarato, è onere del legale rappresentante del punto di riproduzione provvedere alla sua rettifica.Il compenso dovuto dai punti di riproduzione sono determinati forfettariamente in base al numero di macchine presenti nell’esercizio ed anche alla diversa attività da questo esercitata e gli importi da corrispondere – aggiornati in base all’indice ISTAT – sono quelli evidenziati nella tabella allegata.

In occasione del pagamento della somma dovuta, all’esercente verrà consegnata una locandina – da esporre bene in vista nel locale – attestante che l’esercizio è in regola con la normativa sul diritto d’autore ed è pertanto legittimato ad effettuare riproduzioni, mediante fotocopia o analogo sistema, di opere protette.La SIAE, inoltre, cura la pubblicazione sul proprio sito dell’elenco dei punti di riproduzione in regola con il diritto d’autore e – dunque – legittimati ad effettuare copie delle opere protette, nel pieno rispetto della normativa vigente (15% dell'opera ed uso personale).La SIAE esercita su tutto il territorio nazionale un’attività di controllo presso i punti di riproduzione, presso altri esercizi pubblici e ovunque vengano effettuate riproduzioni di opere tutelate.Le inosservanze degli accordi sono segnalate dalla SIAE alle competenti autorità per l'applicazione delle sanzioni previste. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Coordinatrice Gigliola Fontani (Tel. 0575/314210)

 

Scarica la tabella 2013 

 



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