Accise gasolio: importanti novità per il versamento del 2° trimestre
Dal 1° luglio l'invio delle domande di riborso, modificata l'aliquota normale di accisa sul gasolio
A seguito della “Revisione delle disposizioni in materia di accise” prevista dal Decreto del 14 maggio 2025, emanato congiuntamente dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata modificata l’aliquota normale di accisa sul gasolio. A partire dal 15 maggio 2025, l’aliquota passerà da euro 617,40 a euro 632,50 per mille litri.
Parallelamente, per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) utilizzati come carburanti, sarà applicata un’aliquota ridotta di euro 617,40 per mille litri.
Impatto sul settore dei trasporti
Si precisa che questo riallineamento delle aliquote non incide sulle imprese esercenti l’attività di trasporto merci e su alcune categorie di trasporto persone individuate dall’art. 24-ter del Testo Unico delle Accise (TUA). Per questi soggetti resta confermata la specifica aliquota agevolata di euro 403,22 per mille litri.
Presentazione della domanda
Le domande di rimborso relative al secondo trimestre 2025 potranno essere presentate dal 1° luglio al 31 luglio 2025:
- tramite il servizio telematico doganale E.D.I., con l’apposito software dell’Agenzia delle Dogane,
- oppure in formato cartaceo.
Misura del rimborso riconoscibile
La misura del rimborso, ai sensi dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, varia in base al periodo di consumo e al tipo di carburante utilizzato, come segue:
1° periodo di consumo: 1° aprile – 14 maggio 2025
- Euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale (Quadro A-1).
2° periodo di consumo: 15 maggio – 30 giugno 2025
- Euro 229,18 per mille litri di gasolio e/o gasoli paraffinici non conformi ai requisiti di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025 (Quadro A-2).
- Euro 214,18 per mille litri di gasoli paraffinici conformi ai requisiti sopra indicati (Quadro A-3).
Codice Tributo
Per usufruire dell’agevolazione mediante il modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Utilizzo in compensazione e rimborso in denaro
In base alle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti maturati per i consumi del primo trimestre 2025 potranno essere compensati entro il 31 dicembre 2026.
Dalla stessa data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro per le eccedenze non compensate, che dovrà essere inviata entro il 30 giugno 2027, come previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000.
Info: Francesco Meacci (Coordinatore Confartigianato Trasporti) Tel. 0575314246 – francesco.meacci@artigianiarezzo.it