Accise gasolio: al via le domande per il rimborso del 4° trimestre 2025
La domanda potrà essere presentata dal 1 gennaio al 2 Febbraio 2026 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha aperto i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei consumi di gasolio e HVO impiegati in autotrazione, necessarie per ottenere il rimborso delle accise relative al quarto trimestre 2025.
Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 2 febbraio 2026 e devono riferirsi agli acquisti di carburante effettuati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025.
Chi può accedere al rimborso
Possono beneficiare del recupero delle accise i consumi relativi a:
- veicoli per il trasporto di merci con peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate, appartenenti almeno alla classe ambientale Euro V, sia per trasporto conto terzi sia in conto proprio;
- autobus adibiti al trasporto di persone, inclusi i servizi pubblici e scolastici.
Novità sulle accise gasolio e HVO
Dal 15 maggio 2025 l’accisa su gasolio e HVO è stata incrementata di 1,5 centesimi al litro. Tale aumento è comunque recuperabile tramite la dichiarazione trimestrale.
Non ha invece subito incrementi l’accisa sull’HVO “avanzato”, ovvero quello che soddisfa le condizioni previste dall’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025.
Gli importi del rimborso sono differenziati in base al tipo di carburante utilizzato:
- Gasolio petrolifero e HVO non avanzato: 229,18 euro ogni 1.000 litri
- HVO avanzato: 214,18 euro ogni 1.000 litri
La distinzione tra HVO “avanzato” e “non avanzato” dipende esclusivamente dalla tipologia di materie prime utilizzate nella produzione del biocarburante, secondo la classificazione prevista dall’allegato IX della Direttiva UE 2018/2001 (RED II), finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Per individuare correttamente il tipo di HVO consumato è necessario fare riferimento alle informazioni fornite dal distributore, come indicazioni presenti negli e-DAS, nella documentazione commerciale o nelle fatture, con particolare attenzione alla tipologia di accisa applicata.
Modalità di recupero dell’accisa
Il credito può essere recuperato:
- in compensazione, a partire dalla data di attestazione dell’ADM oppure, in caso di silenzio-assenso, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda;
- in rimborso diretto, totale o parziale, anche per la quota non compensata.
La compensazione non è soggetta a limiti di importo ed è utilizzabile fino al 31 dicembre 2026. Le somme non compensate possono essere richieste in rimborso entro il 30 giugno 2027.
Vuoi avere maggiori informazioni? Contatta il Coordinatore di Confartigianato Trasporti Francesco Meacci: Tel. 0575314246 – francesco.meacci@artigianiarezzo.it


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