La Federazione Orafi e Argentieri informa che l’Ordinanza della Cassazione n. 8806/2012 (testo allegato) chiarisce la illegittimità degli accertamenti fiscali disposti a carico dell’azienda tenendo conto esclusivamente degli indici relativi al settore merceologico di appartenenza.
Il pronunciamento della Cassazione, in particolare, ha riguardato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un’azienda attiva nel commercio dei metalli preziosi che aveva dichiarato nel 2002 ricavi inferiori rispetto a quelli calcolati dal Fisco tenendo conto esclusivamente delle medie di settore.
Nella sua controversia con l’Agenzia delle Entrate l’azienda aveva fornito elementi di prova documentale costituiti dalle numerose fatture relative alle vendite di soli articoli in argento e non anche di orologeria e preziosi in oro.
La Corte di Cassazione ha stabilito che, “in presenza di una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi non può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza”.
Se infatti questa difformità non raggiunge livelli di irragionevolezza tali da privare la contabilità di ogni attendibilità si resta sul piano meramente indiziario.
Gli indici elaborati per un determinato settore merceologico, perciò, pur basati su rigorosi criteri statistici, non possono da soli configurare una prova a carico dell’azienda addotta dall’Agenzia delle Entrate per emettere l’accertamento.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Coordinatore Paolo Frusone (Tel. 0575/314285)
Consulta e scarica il testo dell'Ordinanza della Cassazione n. 8806/2012