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Dal 10 giugno è operativa la nuova disciplina dell’avvio e dell’esercizio dell’attività di acconciatore in Toscana

1 Gennaio 2013
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Enza Vanni – Presidente Provinciale Confartigianato Acconciatori: “Soddisfatti: si supera l’incertezza e si offre un quadro chiaro della nostra professionalità”La nuova legge, si propone di dare certezze agli operatori, realizzando il passaggio definitivo al nuovo regime introdotto dalla legge nazionale del 2005 che, fino ad oggi, ha convissuto con il vecchio regime, definito da una norma del 1963E’ sulla base della legge nazionale del 2005 e del successivo decreto dell’agosto 2012 che erano state superate le vecchie qualifiche professionali di parrucchiere per signora e barbiere, per lasciare il posto alla nuova qualifica di acconciatore. La normativa però non era diventata pienamente operativa.“Con la legge regionale – dichiara la presidente di Confartigianato Acconciatori Enza Vanni – viene superata ogni residua incertezza, offrendo agli operatori un quadro chiaro, che prende in considerazione anche una fase transitoria, in modo da non penalizzare nessuno e, nello stesso tempo, valorizzare al massimo le competenze professionali, garantendo condizioni di accesso al mercato uguali per tutti”.La legge del 2005 rende obbligatoria l’abilitazione professionale, acquisita con il superamento di un esame al termine di un periodo di formazione teorica e pratica. Le norme transitorie si preoccupano di tutelare coloro che, già da tempo, esercitano l’attività, avendo maturato un’esperienza lavorativa pluriennale prima dell’entrata in vigore della legge regionale. In particolare la norma transitoria specifica che assumono la qualifica di acconciatore tutti coloro che, all’entrata in vigore della legge regionale, risultano in possesso della qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o donna.Inoltre, per venire incontro a chi ha già maturato un’esperienza lavorativa ma non possiede la qualifica, si è introdotto un esame teorico-pratico che potrà essere superato, senza dover seguire il corso di formazione,da tutti coloro che, al 12 settembre 2012, hanno svolto attività presso un’impresa di acconciatore, per un periodo non inferiore a tre anni, oppure hanno svolto attività lavorativa a seguito di regolare contratto di apprendistato.



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